L'art. 186 CdS prevede la sospensione della patente da parte del Prefetto quando al conducente viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, se inferiore la sospensione è disposta ai sensi dell'art. 223 CdS

Sospensione patente se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l

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A una conducente che commette il reato di guida in stato di ebbrezza la patente può essere sospesa se supera il tasso alcolemico di 1,5 g/l.

Se invece il tasso è inferiore allora si applica la sospensione art. 223 cdS che ha una funzione cautelare.

Questa l'importante precisazione ribadita dal Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 125/2022 (sotto allegata).

Guida in stato di ebbrezza e sospensione patente art. 223 CdS

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A una donna, difesa dall'avv. Roberto Iacovacci, viene rilevato un verbale con il quale viene disposta la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 Codice della Strada, come sanzione accessoria adottata dal Prefetto.

Art. 186 CdS ipotesi speciale rispetto all'art. 223

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L'opposizione al verbale viene accolta in base alla ragione più liquida dal Giudice di Pace di Frosinone.

Nella motivazione il giudice, nell'accoglier il ricorso precisa che la sospensione della patente disposta nei confronti della ricorrente è stata disposta illegittimamente perchè eseguita ai sensi dell'art. 223 Codice della Strada, che è norma generale rispetto alla norma speciale di cui all'art. 186 del Codice della Strada, che consente al Prefetto di procedere alla sospensione della patente di guida se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l e in tal caso fino alla visita medica.

Affermazione questa che ha un suo precedente illustre nella Cassazione n. 21447/2010 la quale in un caso simile al caso di specie ha precisato che: "dopo che allo (…) era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., (consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato), al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di 'altre ipotesi di reato' rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo."

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio della sentenza

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