Costituzionalmente illegittimo l'art. 538 c.p.p. (Corte Cost. sent. 173/2022) nella parte in cui non prevede che il giudice, assolvendo ex art.131 bis c.p., possa decidere sulle statuizioni civili

La questione giuridica

[Torna su]

Il Tribunale Militare di Roma, con ordinanza del 27 aprile 2021, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 - 24 - 111 - 117 c. 1 Cost., nella parte in cui non prevede che "quando pronuncia sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti dello stesso codice".

Il Giudice a quo sottolineava l'eccessivo pregiudizio subito dalla parte civile nel caso di una pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto. Infatti, se, da una parte, la causa di esclusione della punibilità ex art.131 bis c.p., diversamente da altre ipotesi di proscioglimento, si fonda comunque sull'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al fatto addebitato, logicamente legittimando il riconoscimento di un risarcimento alla parte lesa, dall'altra parte, l'art.538 c.p.p. dispone che il giudice decide sulle domande per le restituzioni ed il risarcimento del danno solo "quando pronuncia sentenza di condanna".

La giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, non ha dubbi circa la corretta applicazione dell'art.538 c.p.p., né in effetti vi sarebbe spazio per individuare interpretazioni che di discostino dal tenore letterale della norma, più che mai cristallino: l'emissione di una sentenza di assoluzione preclude al giudice penale di provvedere sulla domanda risarcitoria (Cass. Pen., Sez. V., 18 dicembre 2020 - 11 febbraio 2021, n.5433; Cass. Pen., Sez. V, 6 dicembre 2016 - 10 febbraio 2017, n.6347). Così facendo, anche in caso di sentenza assolutoria ex art.131 bis c.p., che pur riconosce la responsabilità dell'imputato, ma non lo ritiene meritevole di sanzione penale, costringe la parte lesa "ad esercitare ex novo la relativa azione dinanzi al giudice civile".

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale rimettente riteneva che una simile definizione processuale finisse per disattendere i sopracitati riferimenti costituzionali, "per un verso comprimendo i diritti costituzionali e convenzionali delle vittime di reato, per altro verso ledendo il principio generale di ragionevolezza e quello più specifico di ragionevole durata del processo".

Ad ulteriore suffragio della questione di legittimità, il Giudice a quo rilevava che la regola, per cui il giudice penale si decide sulla domanda risacitoria o restitutoria solo in caso di condanna, va già incontro a due eccezioni, disciplinate dall'art.578 c.p.p. : il giudice d'appello o la Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sulle questioni civili.

Logicamente intuibile la ratio alla base del suddetto dettame normativo: nelle citate ipotesi, concludendosi il processo penale comunque con l'accertamento del fatto e della sua riferibilità all'imputato, il giudice penale sarebbe messo nelle condizioni di "risarcire o liquidare il danno senza alcun ulteriore aggravio istruttorio".

La pronuncia della Consulta

[Torna su]

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli artt. 3 - 24 - 111 Cost (comportando conseguentemente l'assorbimento del parametro ex art.117 Cost.).

Ripercorre le ragioni che hanno indotto il legislatore nell'introdurre l'art.131 bis c.p., inserito in un più ampio progetto di riforma, specificando la duplice direttrice indicata nel criterio di delega rilasciata illo tempore al Governo delegato: da una parte, la possibilità di non punire l'imputato per un fatto ritenuto particolarmente tenue; dall'altra, che non derivasse pregiudizio per la parte lesa all'azione volta al risarcimento del danno.

In altre parole, l'obiettivo era un equo bilanciamento tra la rinuncia dello Stato a sanzionare penalmente condotte minori e la salvaguardia delle pretese risarcitorie o restitutorie della persona lesa.

Ricorda il Giudice delle leggi che "il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni" (Cass. Pen., SS. UU., 18891/2022).

La stessa Consulta già aveva avuto modo di evidenziare, con ordinanza n.279/2017, che il fatto particolarmente lieve di cui all'art.131 bis c.p. è, comunque, un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, chiosando che "l'istituto si iscrive nella logica della extrema ratio della sanzione penale".

Vi è poi un'altra considerazione fondamentale da cui trarre beneficio per una corretta analisi della questione sottesa (si rimanda alla lettura della sentenza per una più completa disamina di tutti gli ulteriori aspetti).

La Corte Costituzionale sottolinea che, "al pari della sentenza di condanna passata in giudicato (art.651 c.p.p.), anche quella dibattimentale di proscioglimento per tenuità del fatto ha effetto di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti dell'imputato, del responsabile civile citato o che sia intervenuto nel processo penale".

Pertanto, "è possibile affermare che il giudicato è modellato su quello tipico delle sentenze di condanna e non già su quelle di assoluzione."

Alla luce di queste considerazioni, si deduce il deficit di tutela della parte civile alla lettura dell'art.538 c.p.p., il quale, privo di idonei interventi correttivi a seguito dell'introduzione dell'istituto ex art.131 bis c.p., obbliga la suddetta ad esercitare ex novo un giudizio per il giusto ristoro, nonostante la pronuncia di una sentenza che già riconosce la responsabilità dell'imputato e, quindi, la possibile fondatezza della domanda risarcitoria.

Il principio di diritto

[Torna su]

Al termine delle sue valutazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli art.74 e seguenti c.p.p.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: