Cassazione: l'assegno di divorzio non può essere negato alla ex moglie se non si prova che la stessa ha la effettiva e concreta possibilità di lavorare mettendo a frutto le sue esperienze in modo confacente alle sue attitudini

Assegno alla ex se non si prova la concreta possibilità al lavoro

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La Cassazione nell'ordinanza n. 22758/2022 (sotto allegata) precisa che se il marito non vuole riconoscere l'assegno divorzile all'ex moglie deve dimostrare concretamente che la stessa può lavorare, mettendo a frutto le sue esperienze e attitudini. La questione però per essere presa in considerazione in sede di Cassazione deve essere stata sollevata anche nel giudizio di merito e trattata nella sentenza di merito impugnata. In caso contrario sulla stessa gli Ermellini non possono pronunciarsi.

La vicenda processuale

Una coppia decide di divorziare e ricorre al Tribunale competente, che con la sentenza non definitiva esclude la spettanza alla moglie dell'assegno di divorzio. In sede di appello però la decisione viene ribaltata. Alla donna viene riconosciuto infatti un assegno mensile di € 200,00.

Niente assegno se la moglie non si attiva per essere indipendente

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Il marito, deciso a non riconoscere nulla alla ex moglie ricorre in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza nei riguardi della sentenza del giudice di merito. L'uomo deduce nell'unico motivo sollevato che la Corte ha riconosciuto del tutto illegittimamente alla ex moglie l'assegno divorzile, ritenendo erroneamente che lo stesso lavorasse, trascurando di considerare che la moglie non aveva dato alcuna prova di volersi attivare per raggiungere una sua indipendenza economica mettendo a frutto le sue attitudini e le sue pregresse esperienze lavorative.

Deve provare la possibilità di lavorare della ex il marito che nega l'assegno

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La Cassazione, analizzata la doglianza, ritiene il ricorso del tutto inammissibile in quanto la Corte di Appello ha escluso che il marito fosse stato licenziato. Lo stesso inoltre ha prospettato nel ricorso in sede di legittimità delle questioni che non ha mai sollevato in sede di merito, come risulta anche dalla mancata allegazione o indicazione dell'atto in cui lo stesso ha sollevato la questione della mancata attivazione della moglie nella ricerca di un lavoro. In ogni caso, la Cassazione rileva che la questione, per come è stata posta dal ricorrente, non è decisiva.

"Infatti, l'ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell'assegno di divorzio, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini (Cass. 23 ottobre 2015, n. 21670): prova che nella specie non si assume sia stata fornita. "

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Foto: 123rf.com
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