Se un padre è obbligato a corrispondere un assegno mensile di 600 euro per la ex moglie e i figli è corretto applicare la pena del carcere superiore al massimo perché il reato è plurioffensivo

Mancato mantenimento

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Al padre e coniuge che non versa il mantenimento per la ex e i figli si può applicare la condanna alla pena della reclusione nelle misura superiore al massimo di un anno previsto dalla norma, perché se non adempie al suo obbligo commette un reato plurioffensivo.

Questo in sintesi quanto ribadito dalla Cassazione n. 27929/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un soggetto viene condannato in primo grado per il delitto di quell'articolo 570 co. 2 n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie e ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento di euro 600 mensili stabilito dal giudice nel febbraio del 2012.

Per il Tribunale i reati ascritti devono considerarsi unificati dal vincolo della continuazione, per questo lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospensivamente condizionata al pagamento della provvisionale di euro 4000.

La Corte di Appello conferma la sentenza di condanna e aggiunge la condanna al pagamento delle spese del grado e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nessuna volontà di offendere più soggetti

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Il difensore dell'imputato nel ricorrere in Cassazione contesta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare perché la Corte non ha tenuto conto del fatto che l'imputato ha comunque versato le somme di cui aveva disponibilità, anche se non coprivano l'intero importo mensile dell'assegno di mantenimento.

L'imputato infatti avrebbe sempre corrisposto l'assegno, ma compatibilmente alle proprie possibilità economiche stante anche la necessità di mantenere il figlio avuto da una successiva relazione sentimentale. Il difensore contesta anche l'abnormità della pena irrogata perché superiore al massimo edittale della reclusione di un anno previsto per la fattispecie contestata.

La determinazione della pena non può essere giustificata dalla condotta purioffensiva, l'assegno di mantenimento sancito dal giudice civile è unico e non c'è mai stata la volontà dell'imputato di recare offesa a più soggetti, stante l'impossibilità di adempiere all'obbligo sullo stesso gravante.

Si contesta anche la mancata concessione delle attenuanti generiche che la Corte d'appello avrebbe dovuto concedere tenuto conto dell'incensuratezza e del comportamento dell'imputato, che ha sempre dimostrato la volontà di adempiere nonostante un lavoro precario e l'obbligo di mantenere due famiglie.

Si lamenta inoltre la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma di 4000 euro che l'imputato non è in grado di onorare e la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

Reato plurioffensivo se commesso ai danni di figli ed ex

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Per la Cassazione il ricorso è inammissibile. Inammissibile è infatti il primo motivo perché generico e aspecifico. Non è stata infatti dimostrata in giudizio l'impossibilità di adempiere dell'imputato.

Manifestamente infondato il motivo con cui si contesta la pena della reclusione determinate in misura superiore al massimo edittale stante la pluralità dei beneficiari del mantenimento non corrisposto, che ha dato vita a una pluralità di reati unificati da concorso formale.

"Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, hanno chiarito che la condotta di omessa somministrazione di mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti in continuazione tra loro" (S.U n. 8413 del 20/12/2007).

Manifestamente infondato il motivo con cui si lamenta il diniego dell'attenuanti generiche. La Corte d'Appello ha ben motivato di non aver voluto concedere le attenuanti poiché l'imputato ha tenuto la condotta criminosa in modo non occasionale. Essa ha inoltre tenuto conto della modalità dei fatti e delle intensità del dolo che hanno connotato la condotta.

Inammissibile la contestazione del pagamento della provvisionale a cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena in quanto lo stesso risulta generico e inammissibile il motivo con cui si contesta la condanna al pagamento delle spese processuali di parte civile in quanto avente ad oggetto pretese violazioni di legge che non sono state dedotte in appello.

Leggi anche Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Scarica pdf Cassazione n. 27929/2022

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