Il Giudice di Pace di Gallipoli ha annullato il verbale di accertamento per eccesso di velocità per la scarsa visibilità della postazione mobile dell'autovelox

Multa eccesso di velocità annullata

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Con la sentenza 261/2022, il Giudice di Pace di Gallipoli, in accoglimento del ricorso presentato dallo Studio Legale della scrivente avvocato ha annullato il verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada (per eccesso di velocità) elevato dalla Polizia Locale di Sannicola sulla SS 101 per due motivi:

1) il Comune di Sannicola non ha dimostrato di aver adeguatamente segnalato la postazione mobile di autovelox del tipo Scout Speed;

2) il tratto di strada in cui è stata rilevata l'infrazione non rientra tra quelli indicati nel decreto autorizzativo del Prefetto di Lecce per la rilevazione della velocità a mezzo autovelox.

Mancata segnalazione e scarsa visibilità postazione di controllo

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In particolare, il GdP riguardo al primo motivo (illegittimità dell'atto per mancata segnalazione e scarsa visibilità delle postazioni di controllo) ha così ritenuto:

"Esaminando il primo motivo di opposizione si evidenzia che l'art. 142 c.6/bis CdS dispone che "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interni" La richiamata norma, nel prevedere l'obbligo generale di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo presenti sui tratto stradale, si riferisce indistintamente a tutte le postazioni dì controllo sulla rete stradale senza fare alcuna distinzione tra quelle fisse e quelle mobili, nelle quali vanno ricomprese anche le postazioni dinamiche o in movimento" (n.d.r. c.d. scout speed).

Non vi è quindi, alcun motivo per escludere tra le postazioni di controllo previste dalla detta disposizione anche quelle di rilevamento della velocità presenti a bordo di veicoli ed utilizzate in maniera dinamica: ciò in quanto l'unica reale distinzione va fatta tra postazione fissa e postazione mobile, ossia temporanea.

Alla stregua dei principi innanzi esposti si evidenzia che, a seguito delle contestazioni del ricorrente in merito alla mancata informazione della presenza dell'apparecchiatura di controllo della velocità, l'ente convenuto non ha fornito elementi probatori idonei al fine di dare, eventualmente, riscontro negativo a tale specifico motivo di opposizione, in quanto i rilievi fotografici depositati in fotocopia dal comune di Sannicola attengono al veicolo del ricorrente ripreso da tergo con l'indicazione di luogo del rilevamento attraverso delle coordinate satellitari, oltretutto non comprensibili per l'utente stradale, da cui, però, non si rileva la distanza del predetto segnale di preavviso, di quello riportante il limite massimo di velocità dai luogo in cui è stata rilevata la velocità del veicolo ed, infine, della effettiva, valida e normativamente idonea segnalazione del veicolo a bordo del quale era installata l'apparecchiatura mobile di rilevamento (Cass. n. 29595 del 22.10.2021).

Mancata contestazione immediata

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In merito al secondo motivo sollevato nel ricorso (mancata contestazione immediata in assenza di decreto prefettizio su quel tratto di strada), il Giudice di Pace di Gallipoli ha accolto la doglianza con le seguenti motivazioni.

"Ulteriore motivo di illegittimità del verbale opposto si rinviene nel fatto che, per quanto in atti, il tratto di strada su cui è stata rilevala I'infrazione contestata al ricorrente è priva del decreto autorizzativo del Prefetto di Lecce per la rilevazione della velocità a mezzo di autovelox. A tal scopo si osserva che l'art. 4 comma 1 del D.L. n. 121/2002, come modificato dall'art. 49 comma 5 undecies del 1 del D.L. n. 76/2020, dopo aver previsto che gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 285/1992 possono utilizzare o installare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B dei CdS, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni, ha statuito che: "i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2." Il Legislatore, quindi, con la modifica normativa introdotta con il D.L. n.76/2020 ha consentito l'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità sulle autostrade e strade extraurbane principali e poi, esclusivamente, su quelle strade o su quei singoli tratti di esse che siano state preventivamente individuate dal Prefetto dopo idonea istruttoria ed in ossequio ai criteri fissati dal comma 2 del richiamato art. 4 del D.L. n. 121/2002.

Aggiungasi che l'interpretazione della norma appena trascritta consente di ritenere che il verbo "utilizzare" usato dal legislatore con riferimento ai "dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 non può riferirsi solo ad una determinata tipologia di apparecchiatura (mobile o fissa) e neanche ad un tipo specifico di misurazione (statica o dinamica), ma comprende, genericamente tutti i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico", ivi compreso, quindi, anche lo SCOUT SPEED utilizzato dall'ente opposto.

Emerge dal verbale di contestazione che la violazione in oggetto è stata rilevata in Sannicola su un tratto di strada che, per quanto emerge dagli atti ed in assenza di contestazione da parte dell'opposto, è priva del decreto autorizzativo del Prefetto di Lecce per la rilevazione della velocità a mezzo di autovelox. Ne deriva che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio dal momento che in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante "autovelox", la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali individuare i tratti ove questa è ammissibile (cfr. Cass. n. 10918/2021 - Cass. n. 24214/2018); ne deriva che quando l'infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell'accertamento e con esso dell'esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio dal decreto prefettizio (cfr. Cass. n. 10918/2021).

Per tutti i motivi esposti, il Giudice di Pace, riteneva l'opposizione meritevole di accoglimento e, pertanto, annullava il verbale impugnato.


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