Per la Cassazione, appropriarsi di un cane smarrito e sostituirgli il microchip, al fine di non renderlo più identificabile e rintracciabile, è condotta idonea ad integrare il reato di riciclaggio

Cos'è il microchip

[Torna su]


Il microchip è un dispositivo elettronico racchiuso in una piccola capsula di vetro, che viene impiantato sotto pelle e può essere letto da un apposito strumento, idoneo a rilevare le 15 cifre di cui è composto.

Tale codice identificativo risulta utile a risalire a tutte le informazioni essenziali relative all'animale e al suo proprietario.

Infatti, il microchip viene usato per registrare il cane all'anagrafe canina, insieme a tutti i dati di riconoscimento dell'animale.


I fatti ed il ricorso

[Torna su]


La Cassazione (sentenza n. 9533/2022) ha respinto il ricorso del titolare di un canile che si era appropriato di un pastore tedesco, affermando che scatta il reato di riciclaggio per chi si appropria di un cane smarrito sostituendo il microchip per non renderlo più identificabile.

La Corte, infatti, ha evidenziato come, in ordine alla configurabilità del reato contestato, deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. è integrato non solo dalle condotte di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, come riporta la stessa norma, "da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l'identificazione" della provenienza delittuosa del bene.

In relazione al caso in esame, il reato presupposto per la corretta integrazione del reato di riciclaggio è il furto, che viene in essere anche se l'animale si allontana spontaneamente e risulta smarrito, visto che attraverso il sistema elettronico del microchip è possibile risalire al proprietario.

Il ricorrente aveva contestato il reato di furto, dato che era stato il cane ad andare da lui, ed invocava così l'applicazione dell'articolo 925 del codice civile, il quale afferma che: "Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne e' impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano".

La Cassazione, ha respinto fermamente tale linea difensiva, specificando che gli animali domestici, come il cane, non rientrano tra i mansuefatti, che infatti sono quelli caratterizzati dal fenomeno della cd. "consuetudo revertendi" e, cioè, quelli abituati a tornare presso il luogo in cui usualmente dimorano.


Una vicenda a lieto fine

[Torna su]


Il proprietario, diligentemente, si è messo immediatamente alla ricerca del proprio pastore tedesco e, una volta trovato presso il canile, l'animale lo ha riconosciuto all'istante, correndogli incontro, ma è solo grazie alla prova scientifica del test del DNA sul pelo del cane, consistente nell'accertamento della parentela tra quest'ultimo ed i suoi antenati, che si è giunti alla certezza su chi fosse il reale proprietario del cane smarrito.


Scarica pdf Cass. n. 9533/2022

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: