Giudice di pace di Frosinone: per dimostrare in giudizio il corretto funzionamento dell'autovelox non è sufficiente il verbale, ma occorre la dimostrazione della taratura dell'apparecchio

Autovelox, serve dimostrazione della taratura

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Per dimostrare il corretto funzionamento di un autovelox non è sufficiente produrre in giudizio il verbale sottoscritto dagli agenti accertatori, ma occorre, ove contestata, la prova dell'avvenuta taratura dell'apparecchio.

Con tale motivazione, una sentenza del Giudice di Pace di Frosinone (n. 311/2022 sotto allegata) ha accolto il ricorso di un automobilista, assistito in giudizio dall'avv. Roberto Iacovacci, nei cui confronti era stata elevata una contestazione per violazione dei limiti di velocità, rilevata con autovelox.

Taratura autovelox, non basta il verbale

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Il verbale di accertamento con cui un ente pubblico contesta al conducente la violazione delle norme del codice della strada ha un valore probatorio sicuramente notevole, ma non per questo insuperabile in giudizio.

Alcune circostanze in esso riportate, infatti, necessitano di una più specifica dimostrazione, allorquando siano oggetto di contestazione da parte del soggetto che ha impugnato l'atto.

È proprio questo il caso di cui trattiamo, poiché il ricorrente aveva contestato la mancata effettuazione delle prescritte operazioni di taratura periodica, cui deve essere sottoposta ogni apparecchiatura destinata al rilevamento automatico delle infrazioni al C.d.S. (in questo caso, il superamento dei limiti di velocità).

Gdp Frosinone: verbale non dimostra taratura autovelox

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Costituitosi in giudizio, l'ente accertatore si è limitato a fare riferimento al verbale elevato dagli agenti, richiedendo che allo stesso venisse riconosciuto il valore di piena prova fino a querela di falso, con riguardo a tutte le circostanze in esso descritte.

Sul punto, il giudicante ha ricordato che "non è sufficiente che il verbale riporti che la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità. Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione (…) il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale" (Cass. 6565/07).

Il verbale, invece, "non riveste fede privilegiata - e quindi non può fare fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox, allorché e nell'istante in cui ebbe a rilevare il contestato eccesso di velocità" (Cass. 32369/18).

Per tali motivi, il ricorso veniva accolto e il verbale annullato.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza Gdp Frosinone n. 311/2022

Foto: 123rf.com
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