Cassazione: restituzione del contributo previsto dal decreto Sostegni e sequestrato all'imprenditore accusato di indebita percezione di erogazioni pubbliche perché l'interdittiva antimafia non è una misura preventiva definitiva

Decreto sostegni: contributi anche con interdittiva antimafia

[Torna su]

Il contributo previsto dal Decreto Sostegni n. 41/2021 è precluso solo a chi è stato raggiunto da misura preventiva definitiva, in cui non rientra l'interdittiva antimafia, per cui all'imprenditore indagato per indebita percezione di erogazioni pubbliche va restituito il contributo sequestrato. Questa la decisione della Cassazione assunta con la sentenza n. 14731/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado conferma il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo nei confronti del L.R di una società, indagato per il reato di cui all'art. 316 ter c.p, che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, per aver ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni n. 41/2021, convertito nella legge n. 69/2021, di € 17.838,00. Lo stesso non ha dichiarato di essere destinatario di un'interdittiva antimafia emanata dal Prefetto il 9 maggio del 2017.

L'interdittiva antimafia non preclude il contributo

[Torna su]

Il difensore dell'indagato ricorre in Cassazione contestando la decisione del Giudice Il suo assistito, destinatario di una misura interdittiva e non di una misura cautelare, non avrebbe dovuto essere escluso dal contributo. L'art. 67 del decreto infatti preclude il contributo solo se il oggetto è stato raggiunto da una misura di prevenzione e non da un'interdittiva antimafia.

Contributo sequestrato da restituire, manca il fumus commissi delicti

[Torna su]

La Cassazione, dopo avere ripercorso il contenuto del decreto sostegni, rileva come in effetti dal contributo devono considerarsi escluse solo le "persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo II, capo II" del dlgs n. 159/2011.

Il soggetto indagato pertanto poteva ben accedere al contributo perché l'interdittiva antimafia non rientra tra le misure di prevenzione che, se applicate in via definitiva, lo preclude.

Come precisato dalla giustizia amministrativa l'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo avente natura cautelare e preventiva finalizzato a salvaguardare l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della PA. La sua finalità è d'impedire tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle imprese al fine anche di tutelare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale provvedimento produce l'effetto di determinare un'incapacità del soggetto destinatario, sia esso persona fisica o giuridica, in relazione alla titolarità di diritti soggettivi e interessi legittimi nei confronti della PA. Una incapacità che però è parziale, perché limitata appunto ai rapporti con la PA di natura contrattuale o provvedimentale e perché tendenzialmente temporanea, in virtù di un successivo intervento del Prefetto.

Ha quindi errato il Tribunale nell'interpretare l'art. 67 del decreto sostegni, facendovi rientrare l'interdittiva antimafia. Il destinatario, in presenza di tale provvedimento poteva infatti ben essere il destinatario del contributo. Nessun rilievo a tale fine assume la mancata dichiarazione di essere stato raggiunto da detta misura.

Da annullare senza rinvio pertanto l'ordinanza del Gip e del tribunale per insussistenza del fumus commissi delicti, con conseguente restituzione di quanto sequestrato.

Leggi anche Interdittiva antimafia

Scarica pdf Cassazione n. 14731-2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: