Significato e commento dell'articolo 92 della Costituzione: la composizione del governo, le consultazioni, il conferimento dell'incarico e la nomina

Il testo dell'articolo 92 della Costituzione

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Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

La composizione del Governo

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La disposizione in commento disciplina la composizione del Governo, quale organo costituzionale titolare del potere esecutivo. Questo è formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che insieme compongono il Consiglio dei Ministri.
Il Governo è composto, pertanto, da due organi individuali, ovvero il presidente del Consiglio e i singoli Ministri, che insieme compongono l'organo collegiale rappresentato dal Consiglio dei Ministri.
Il Presidente, i Ministri e il Consiglio sono, peraltro, organi governativi necessari, espressamente voluti dalla Carta costituzionale, accanto ai quali si pongono quelli eventuali o non necessari, sviluppatisi dapprima per prassi e successivamente istituiti da leggi o regolamenti. A titolo esemplificativo, sono organi governativi non necessari il Consiglio di Gabinetto, i Comitati interministeriali e il vice-Presidente.
L'iter di formazione dell'esecutivo, che si conclude con la nomina di cui all'art. 92 della Carta, è integrato da quanto previsto da leggi e regolamenti, ma anche dalla consuetudine costituzionale.

L'iter di formazione del Governo

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L'iter che porta alla formazione del potere esecutivo è complesso e consta di diverse fasi e diversi atti successivi diretti alla nomina finale.

La Costituzione si limita a disciplinare solo alcuni step del procedimento, tra cui la nomina di cui all'art. 92.
Il titolare del potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri spetta al Presidente della Repubblica, ma la nomina dei Ministri avviene su proposta del Presidente del Consiglio.

Le consultazioni

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Il Capo dello Stato effettua, dapprima, una serie di incontri con personalità istituzionali e politiche, al fine di verificare che sussista una maggioranza parlamentare sulla cui base poi individuare la figura individuale più idonea a cui conferire l'incarico di formare il Governo.
Nello specifico, Il Presidente della Repubblica deve sentire i Presidenti delle Camere.

Il conferimento dell'incarico e la nomina

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Al termine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico al personaggio così individuato, dapprima in forma orale.
Se la figura individuata all'esito della consultazioni riesce a formare il Governo, si procede con la nomina formale. Tale fase consta di tre diversi decreti presidenziali, tutti controfirmati dal nuovo Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 400 del 1988.
Anzitutto, un decreto di accettazione delle dimissioni del precedente esecutivo. Con il secondo decreto del Presidente della Repubblica di nomina il nuovo Presidente del Consiglio. Con il terzo e ultimo atto si nominano i Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.


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