Le pronunce dei tribunali italiani su questioni di fatto e di diritto concernenti la fattispecie di furto di beni di proprietà degli ospiti dell'albergo

La disciplina codicistica del contratto di deposito in albergo

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Il contratto di deposito in albergo è disciplinato dagli artt. 1783 ss del Codice Civile.

Gli articoli 1783 e 1784 individuano due profili di responsabilità dell'albergatore legati all'adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto:

a)Responsabilità per le cose portate in albergo (art. 1783 c.c.);

b)Responsabilità per le cose consegnate all'albergatore (art. 1784 c.c.).

a)Per quanto concerne la prima responsabilità essa è invocabile dall'ospite-cliente nei confronti dell'albergatore quando le sue cose portate in albergo vengono distrutte, deteriorate o sottratte. Per cose portate in albergo si intendono quelle che si trovano in detto luogo durante tutto il soggiorno dell'ospite; quelle che sono custodite dall'albergatore, dai suoi familiari o collaboratori, al di fuori dell'albergo, durante il tempo in cui l'ospite dispone dell'alloggio; le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

L'albergatore risponde del danno nel limite dell'equivalente cento volte il prezzo pagato per la locazione dell'alloggio per una giornata e la sua responsabilità è esclusa se riesce a dimostrare che il danno è dipeso da causa ad egli non imputabile (causa di forza maggiore, colpa dell'ospite, natura della cosa).

b) In merito alla seconda responsabilità essa è invocabile dall'ospite-cliente nei confronti dell'albergatore quando gli consegna cose da tenere in custodia o quando l'albergatore si rifiuta di tenere in custodia cose che ha l'obbligo di custodire, come carte-valori, denaro contante ed oggetti di valore. Tale responsabilità è illimitata e l'albergatore può esimersi dal risarcire il danno se il deterioramento, la distruzione o lo smarrimento della cosa si sono verificate per colpa dell'ospite o di suoi accompagnatori, per causa di forza maggiore o per la natura della cosa stessa.

L'ospite-cliente è obbligato a denunciare subito all'albergatore il danno occorso alla propria cosa se è intenzionato ad ottenerne il risarcimento.

Per l'art. 1785 quinquies non sono considerate cose per le finalità anzidette: gli animali vivi, i veicoli e le cose lasciate negli stessi.

La narcotizzazione durante il furto costituisce causa di forza maggiore

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Quando l'ospite non consegna le cose all'albergatore si verifica l'ipotesi di cui all'art. 1783 c.c. In tal caso, l'albergatore può andare esente dal risarcimento dei beni rubati durante il furto in albergo se riesce a dimostrare che l'evento si è verificato per causa di forza maggiore, per colpa dell'ospite o per la natura della cosa stessa. Ebbene, qualora l'albergatore venga citato in Giudizio per rispondere del risarcimento dei beni oggetto di furto, perpetrato a danno dei propri ospiti in una camera della propria struttura, egli può dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il furto ed andare esente da responsabilità invocando come causa di forza maggiore la circostanza della narcotizzazione degli ospiti, che ha impedito il funzionamento di predette misure (Sent. Trib. Napoli 9514/2021).

Non è condotta colposa il rifiuto del servizio di custodia della pelliccia

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 5030/2014 ha stabilito che in tema di responsabilità per cose portate in albergo (art. 1783 c.c.), il cliente non è obbligato a consegnare le sue cose all'albergatore, non essendovi alcuna norma specifica in merito. Pertanto, il cliente ben può riporre la propria pelliccia sulla rastrelliera predisposta dall'albergatore senza essere costretto ad utilizzare il servizio di custodia offerto dall'albergatore. In caso di furto della pelliccia in una sala da pranzo di un albergo, l'albergatore è tenuto a rimborsare al cliente il prezzo del suo bene posto che non ha predisposto misure idonee a sorvegliare gli spazi comuni dell'albergo in modo tale da prevenire episodi di natura criminosa (Sent. Trib. Trani 2673/2019).

L'albergatore non è responsabile del furto avvenuto in un Trullo

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I Trulli sono abitazioni tradizionali del territorio pugliese e negli ultimi anni molti di essi sono stati adibiti a strutture ricettive. La loro peculiarità architettonica impedisce l'applicazione di dispositivi di sicurezza che possano pregiudicarne il decoro. Alla luce di ciò l'ospite che alloggia nel Trullo dovrebbe adottare maggiore prudenza nel lasciare le proprie cose di valore, preferendo affidare le stesse alla custodia dell'albergatore. Quest'ultimo proprio perché non può ledere il pregio architettonico del Trullo tramite l'applicazione di inferriate e simili, in caso di furto delle cose dell'ospite, non può essere ritenuto responsabile dello stesso, ma bisogna valutare se vi è stata condotta colposa dell'ospite, che imprudentemente non si è assicurato della corretta chiusura degli accessi alla struttura (Sent. Trib. Milano 4114/2019).

Causa di forza maggiore per furto di orologio nell'ingresso secondario

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L'albergatore ha l'obbligo di predisporre dispositivi di sicurezza dei propri clienti all'interno della propria struttura e nelle sue aree pertinenziali, mentre tale obbligo non vige per gli ingressi secondari all'albergo. Pertanto, se un ospite viene rapinato del suo orologio da polso in prossimità del passo carraio per l'accesso ai garage dell'albergo, l'albergatore non ha alcuna responsabilità di quanto accaduto, considerato che tale passo costituisce un ingresso secondario. In questo caso, la condotta dolosa del terzo costituisce una causa di forza maggiore per l'albergatore, poiché essa è prevedibile, ma non evitabile. (Sent. Trib. Milano 4074/2019).

Avv.to Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: info@vancherilex.it


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