Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria. Significato e commento dell'art. 62 della Costituzione

Il testo dell'articolo 62 della Costituzione

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Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [cfr. art. 77 c. 2].
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

La convocazione di diritto delle Camere

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L'art. 62 della Costituzione è collocato nella Parte II della carta costituzionale, intitolata all'Ordinamento della Repubblica, ovvero la sezione che tratta della formazione, dell'organizzazione e delle funzioni degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione in parola disciplina le occasioni in cui le Camere vengono convocate di diritto, consistenti nel primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La ratio dell'articolo risiede nel fine di evitare una paralisi delle attività parlamentari, individuando le due sedute obbligatorie delle Camere nel corso di un anno solare.
In realtà, esiste un'altra ipotesi di convocazione di diritto delle Camere; secondo quanto stabilito dall'art. 61 della Costituzione, i due rami del Parlamento si riuniscono entro e non oltre il ventesimo giorno dall'insediamento, in via inaugurale.
Ricapitolando, alla luce anche di quanto sancito dal terzo comma dell'articolo 62, sono tre i casi in cui le Camere sono convocate di diritto:

  • il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre;
  • per il loro insediamento;
  • quando una delle due Camere è convocata in via straordinaria.

La convocazione straordinaria

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Il secondo comma della disposizione costituzionale disciplina l'ipotesi della convocazione straordinaria di una Camera, sancendo, al comma successivo, che tale chiamata implica di diritto la convocazione anche dell'altra.
Quanto agli aspetti tecnico-procedurali, il potere di convocare i due rami del Parlamento in via straordinaria viene attribuito ai rispettivi Presidenti, ovvero al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonché al Presidente della Repubblica e a un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
La prerogativa di convocazione riservata al Presidente della Repubblica è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale e, fino ad oggi, non è mai stata esercitata. Secondo uno degli orientamenti più diffusi, il potere in parola costituisce una funzione presidenziale tesa a rappresentare un'ultima e ulteriore soluzione nel caso di potenziale crisi del sistema, causata da un'inattività anomala dei rami del Parlamento, non risolta al loro interno.
Tra le motivazioni di convocazione straordinaria, si possono annoverare, ad esempio, l'ipotesi dell'adozione di una legge palesemente contraria alle norme costituzionali oppure il caso del blocco totale dell'attività parlamentare.
Considerando che la convocazione straordinaria si fonda su motivi particolarmente rilevanti, il comma 3 dell'art. 62 impone che entrambi i rami del Parlamento siano chiamati ad occuparsi delle relative questioni, stabilendo che la convocazione di una Camera implica di diritto la chiamata dell'altra.


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