Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del principio della indispensabilità, se poi i dati sono sensibili e riguardano patologie mediche le P.A devono trattare solo quelli che non possono essere anonimizzati

Violazione privacy

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Viola la privacy del dipendente il Comune che tratta i dati relativi all'accertamento medico effettuato dallo stesso per ottenere l'invalidità per causa di servizio, senza rispettare il principio della indispensabilità. Non occorre infatti inviare il verbale integrale con tanto di giudizio diagnostico e i dati anamnestici che si riferiscono alla patologia specifica del dipendente, tra amministrazioni è sufficiente l'invio dei dati indispensabili a svolgere le attività istituzionali che non possono adempiute trattando dati anonimi. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 9919/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un dipendente comunale agisce nei confronti del proprio datore per i danni che derivano dal trattamento illegittimo dei suoi dati, che si riferiscono alla presentazione della sua domanda per ottenere la pensione per infermità determinata da causa di servizio.

Il dipendente contesta al Comune di aver inviato all'INPS il verbale della commissione medica in forma integrale, compreso il giudizio diagnostico e i dati anamnestici della patologia da cui è affetto "cirrosi epatica HCV, grave disturbo reattivo, episodi di disorientamento, complessivo deterioramento cognitivo, ipoacusia."

Il dipendente ha dedotto il trattamento illegittimo dei dati relativi alla sua patologia perché è stato avvicinato dai colleghi per avere rassicurazioni sulla non contagiosità della sua malattia, da cui ha dedotto che tutti hanno potuto prendere visione dei referti medici che lo riguardavano.

Il Tribunale però respinge la domanda risarcitoria perché risultano essere stati trasmessi solo all'INPS i documenti necessari a valutare la sua infermità.

Violato il principio d'indispensabilità

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Il soccombente decide di ricorrere contro la decisione in sede di legittimità, innanzi alla quale solleva i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta la violazione del principio della indispensabilità che deve essere rispettato quando si trasmettono dati sensibili, come quelli contenuti nel verbale di vista dell'ASL;
  • con il secondo contesta la risicata motivazione che contrasta tra l'altro con le argomentazioni adottate in sentenza.

Privacy violata se si comunicano dati di esami e visite mediche

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La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza ritenendo fondato il motivo del ricorso.

In materia di protezione dei dati personali integra illecito trattamento dei dati la trasmissione da un ente pubblico a un altro di copia integrale del verbale contenete i risultati dell'accertamento sanitario della commissione medica finalizzata al riconoscimento della pensione d'invalidità e i dati relativi a esami diagnostici, strumentali e accertamenti clinici eseguiti sulla persona perché irrilevanti ai fini dell'esito del procedimento.

L'art. 22 del Codice privacy impone ai soggetti pubblici, nel trattare i dati altrui, di prevenire la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, attraverso un utilizzo limitato dei dati a quelli indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Fondata la doglianza anche sulla motivazione stringata del tribunale perché non spiega le ragioni per le quali il comune, nell'inviare la documentazione medica del proprio dipendente, avrebbe rispettato il criterio di necessità, visto che ha trasmesso il verbale in forma integrale, non cifrata.

Scarica pdf Cassazione n. 9919/2022

Foto: 123rf.com
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