Per il Garante per la protezione dei dati personali il ritardo nel fornire i dati costituisce una violazione della privacy

L'ammonimento

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Ha ricevuto un ammonimento il legale che non ha risposto in tempo alle richieste di informazioni su un procedimento. A pensarci è il Garante per la protezione dei dati personali che, nel provvedimento 17 del 27 gennaio 2022, entra nell'ambito delicato dell'applicazione della privacy agli studi legali. Dal principio ne discende che gli studi legali devono scadenzare i termini del riscontro ai soggetti interessati. La disciplina della privacy assume un'evidenza fondamentale perché che tutte le richieste di informazioni possono essere rivestite come richieste di dati personali. E inoltre, la normativa sulla privacy scandisce il tempo all'avvocato e degli altri professionisti.

La richiesta come istanza di accesso ai dati

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Nel caso in cui il cliente invia all'avvocato, o altro professionista incaricato, una richiesta formulata come istanza di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Ue sulla protezione dei dati (n. 2016/679, detto Gdpr), va in scena la tutela del Gdpr. in particolare, l'articolo 12 che, come ricorda il Garante nel suo provvedimento, stabilisce un termine di un mese (prorogabile di altri due) per dare un riscontro alle richieste ricevute. Se non si rispetta la primaria scadenza servirà comuqnue informare l'interessato della proroga e dei motivi del ritardo, sempre entro un mese dal ricevimento della istanza dell'interessato. Nel caso di specie, il legale ha lasciato passare un mese senza rendere conto delle ragioni alla persona che si era rivolta a lui.

La negligenza dell'avvocato

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a poco è valsa la spiegazione dell'avvocato, dichiaratosi era oberato di lavoro, impegnato a cercare un fascicolo conservato in un ufficio giudiziario e, poi, confrontarne il contenuto con il fascicolo di studio, per concludere, infine, che aveva trattato solo alcuni dei dati richiesti dall'interessato. L'interessato aveva chiesto i suoi dati sanitari, ma l'avvocato non ne aveva. Per il Garante la negligenza dell'avvocato si è concretizzata nel non avere risposto entro il primo mese, per lo meno per avvisare che avrebbe utilizzato la proroga.


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