Ordine Psicologi Calabria: i genitori coinvolti in un procedimento giudiziale di separazione, divorzio o affidamento, secondo l'Ordine Psicologi Calabria, non dovrebbero essere "invitati" forzosamente a seguire un percorso psico-terapeutico

Prescrizioni psico- giudiziarie: documento del CdP Calabria

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L'Ordine degli Psicologi della Calabria, nel documento approvato dal Consiglio il 18 marzo 2022 (sotto allegato) affronta diverse questioni:

  • diritto alla salute e all'autodeterminazione dei genitori coinvolti un procedimenti di separazione, divorzio e affidamento;
  • valutazione delle capacità genitoriali da parte dei servizi sanitari;
  • incontri protetti.

La questione del consenso informato

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Qualsiasi trattamento sanitario oggi richiede il consenso informato del paziente, in quanto parte attiva della prestazione, che prevede un'alleanza terapeutica con lo psicologo.

I fondamenti del consenso informato sono riscontrabili non solo nel testo della Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, ma anche nella Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e nella Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Con la legge n. 219/2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2018, il consenso informato è necessario anche quando la prestazione è resa da uno psicologo professionista.

Trattamento imposto dal Tribunale: criticità

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Questa premessa sul consenso informato, affrontata dall'Ordine, è fondamentale per cercare di capire se un Tribunale ha l'autorità di prescrivere ai genitori un trattamento sanitario.

La risposta è negativa alla luce delle numerose norme di diritto interno, europeo e delle numerose pronunce giurisprudenziali in materia.

I genitori non possono infatti essere sottoposti a un trattamento sanitario neppure sotto forma di invito o suggerimento, perché devono essere e sentirsi liberi di prendervi parte o meno, senza alcuna pressione o avvertimento di provvedimenti sfavorevoli, che condurrebbero solo a un consenso informato viziato.

Imporre ai genitori una presa di coscienza del loro ruolo non sono non è efficace, ma distorce la finalità del trattamento sanitario di natura psicologica, che non è di imporre un cambiamento di idee ma di creare un'alleanza, una rapporto basato sulla fiducia in cui il genitore deve sentirsi libero di esprimere le proprie idee, senza essere giudicato. Il genitore inoltre deve essere il primo ad avvertire la necessità e la motivazione al compimento del percorso terapeutico, in caso contrario lo stesso si rivela del tutto inefficace.

Ogni percorso psicologico produce un cambiamento, ma per questo è necessario però non solo che la persona abbia il tempo di maturare, ma che anche la scelta del professionista sia libera, solo così si può sviluppare la motivazione all'evoluzione della propria personalità

L'assenza di motivazione porta solo a percorsi inefficaci e di breve durata. Occorre interrogarsi maggiormente sugli obiettivi forzati dell'intervento, sulla possibilità per lo psicologo di interrompere il percorso per le ragioni più svariate e sulla procedura da seguire in questi casi, ovvero se tornare dal giudice o lasciare i soggetti liberi di scegliere un altro professionista.

Cosa prevede il Codice deontologico

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Il Codice deontologico complica ulteriormente il quadro analizzato finora perché, contrariamente ai percorsi imposti dal Tribunale, lo stesso contiene disposizioni incentrati sull'autonomia e sulla libertà di scelta del professionista, anche d'interrompere il rapporto terapeutico.

Aspetti non secondari che contrastano con la finalità primaria del trattamento disposto in sede giudiziaria, "nell'interesse esclusivo dei figli", che comprime il diritto di autodeterminazione, con il risultato di acquisire consensi informati viziati, privare i genitori del diritto di scelta, aprire la porta a strumentalizzazioni da parte di un genitore nei confronti dell'altro; causare il fallimento del trattamento psicoterapeutico e rischiare di sovrapporre diversi trattamenti, nel caso in cui i genitori abbiano già intrapreso un loro percorso terapeutico personale.

Incontri protetti e valutazione delle capacità genitoriali

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E' ormai una prassi inoltre affidare ai Consultori familiari pubblici o a enti privati convenzionati, il compito di valutare le capacità genitoriali di padri e madri coinvolti nei procedimenti di separazione, divorzio o affidamento.

Pratica anche questa che presenta inevitabili criticità:

  • prima di tutto perché le capacità genitoriali devono essere valutate da un punto di vista prettamente giuridico (art. 337 ter comma 1 c.c);
  • in secondo luogo perché lo psicologo del Consultorio chiamato a valutare le capacità genitori si trova a dover erogare una prestazione simile a una consulenza d'ufficio, senza aver prestato in precedenza alcun giuramento, e a dover fronteggiare le richieste di partecipazione ai colloqui anche degli psicologi delle parti, su richiesta dei legali.

Il Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Regione Calabria alla fine del documento avanza pertanto la seguente richiesta: "Al fine di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, nei casi di valutazione delle capacità genitoriali, sarebbe necessario disporre Consulenze Tecniche d'Ufficio valorizzando le nomine delle Psicologhe e degli Psicologi regolarmente iscritti presso l'Albo dei CTU istituito presso ogni Tribunale."

Scarica pdf OPC - prescrizioni psicogiudiziarie tribunali

Foto: 123rf.com
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