L'ARERA, con la delibera 99/2011, regolamenta la procedura per l'eventuale distacco del gas a causa di mancato pagamento da parte dell'utente

Distacco del gas: la norma

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La definizione giudica dell'eventuale distacco del gas a causa di mancato pagamento è regolamentata dall'allegato A alla deliberazione numero 99/11 del 21 Luglio 2011 di ARERA. Tale norma stabilisce criteri, tempistiche e sanzioni di procedure del caso come la costituzione in mora oltre a strumenti di tutela per azioni illegittime ai danni del consumatore.

Caratteristiche principali della costituzione in mora

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Nel caso in cui il fornitore di gas naturale ravvisi la mancanza di uno o più pagamenti può richiedere direttamente al distributore il distacco della fornitura. Chiaramente, tale procedura non è né immediata nè vincolante. Il consumatore deve in ogni caso essere avvisato tramite raccomandata con ricevuta di ricezione (oppure tramite PEC) al fine di poter adempiere alla mancanza sopracitata. Tale procedura definisce proprio il concetto di costituzione in mora; dalla comunicazione scattano 40 giorni di tempo per il cliente per effettuare il pagamento tramite bonifico o bollettino postale, decorsi i quali il fornitore può procedere all'effettiva comunicazione al distributore. In concreto, esaurito il termine definito dalla costituzione in mora entrano in vigore ulteriori 3 giorni in favore del consumatore per effettuare il pagamento.

Quali sono le tutele per i consumatori

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Le normative del caso sono piuttosto chiare sia sui doveri che sui diritti del consumatore quando si tratta di mancati pagamenti riferiti alle utenze domestiche come il gas. Nello specifico, è inalienabile l'obbligo da parte del fornitore di comunicare il mancato pagamento e la costituzione

in mora prima di richiedere il distacco al distributore di zona. Nel caso in cui l'azienda che fornisce il servizio venga meno a tale notifica, il cliente ha diretto ad un indennizzo che varia a seconda della circostanza. Se si riscontra la mancata comunicazione di costituzione in mora nonostante l'effettivo distacco si ha diritto sulla fattura successiva ad un indennizzo pari a 30 euro. Se invece una volta avvenuta la comunicazione l'azienda non dovesse rispettare le tempistiche a disposizione per il pagamento procedendo comunque al distacco, la somma spettante sarà di 20 euro.

Gestione del contratto successivamente al distacco

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È importante sottolineare che la sospensione della fornitura di gas successiva alla costituzione in mora non implica in automatico la cessazione del contratto. Infatti, in assenza del servizio per inadempienze economiche il contratto resta in vigore per 30 giorni. In questo lasso di tempo il cliente avrà la possibilità di pagare la somma in questione e procedere alla richiesta di ricevere nuovamente il gas presso il proprio domicilio. Decorsa questa scadenza il contratto diventa nullo imponendo al consumatore la stipula di un nuovo contratto con un altro fornitore.


Foto: 123rf.com
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