Significato e commento dell'articolo 121 della Costituzione: gli organi della Regione, Consiglio regionale, Giunta e Presidente

Il testo dell'art. 121 Costituzione

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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Il Consiglio Regionale

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Il Consiglio Regionale è il principale organo deliberativo della Regione, rispetto alla quale ne rappresenta le volontà mediante promulgazione di atti amministrativi e normativi. Tale istituzione, eletto dagli elettori regionali, è titolare della funzione legislativa, del potere di fare proposte alle Camere e delle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalla Legge.

Il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e il Presidente della Giunta Regionale sono gli organi necessari, costituzionalmente, della Regione.

Tra le funzioni che si segnalano, si ricorda che il Consiglio Regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta degli stessi.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale, con la conseguenza che si andrà a nuove elezioni per il rinnovo di entrambe gli Organi.

La Giunta Regionale

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La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione, ossia il titolare della funzione amministrativa, ma è diretta politicamente dal Presidente eletto, cui la Costituzione affida il potere di nominare e revocare i membri della stessa.

La Giunta è formata dal Presidente e da un numero fisso o variabile di membri, i quali sono nominati dal Consiglio Regionale, tra i suoi componenti. Sono gli Statuti a stabilire le modalità di elezione.

Come già anticipato, alla Giunta Regionale sono attribuiti poteri amministrativi, esecutivi e di impulso legislativo. Lo strumento mediante il quale il Consiglio Regionale sindaca l'attuazione, posta in essere dalla Giunta, dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione è la revoca e la mozione di sfiducia.

Il Presidente della Giunta Regionale

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In capo a tale figura è racchiusa sia la Presidenza della Giunta che la Presidenza della Regione. A seguito delle riforme intervenute, come la L. Cost. 1/1999, il Presidente della Regione viene eletto a suffragio diretto e universale, a meno che lo Statuto Regionale non disponga diversamente.

Molteplici sono le funzioni in capo a tale organo: prima di tutto, di rappresentanza della Regione, partecipando, a titolo esemplificativo, alla conferenza Stato-Regioni o proponendo ricorsi, nei confronti di atti statali, avanti la Corte Costituzionale; di promulgazione delle Leggi Regionali; di emanazione dei Regolamenti Regionali; di proclamazione dei referendum regionali; di direzione politica della Giunta Regionale.

Infine, ha la possibilità di convocare la Giunta, così esercitando quei poteri che sono tipici della direzione di un organo collegiale.


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