L'articolo 48 della Costituzione stabilisce il principio del suffragio universale, secondo cui possono votare tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. Il voto è eguale, libero e segreto

Il testo dell'articolo 48 Costituzione

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Articolo 48 Costituzione:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Il suffragio universale nell'art. 48 Cost.

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Il voto è uno dei momenti più pregnanti di uno Stato democratico, e ne incarna i valori di eguaglianza e partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Per questo motivo l'articolo 48 della Costituzione viene considerato come uno dei più importanti dell'intera Carta, anche in considerazione delle restrizioni in tema di elezioni previste dal previgente ordinamento di epoca fascista.

L'aspetto principale della norma in esame è rappresentato dal suffragio universale, in base al quale hanno diritto di voto tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (oggi fissata a 18 anni, in precedenza il limite era di 21 anni), senza distinzione alcuna tra uomini e donne.

Per quanto una simile specificazione possa apparire oggi superflua, va tenuto conto che fino al 1946 alle donne non era riconosciuto il diritto di voto.

I caratteri del voto

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Il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione definisce i caratteri del voto, che è eguale, libero e segreto e il cui esercizio rappresenta un dovere civico.

Il voto è eguale nel senso che ogni cittadino può esprimere un singolo voto e il suo voto vale esattamente come quello di chiunque altro. In ciò l'art .48 Cost. si ricollega al principio di eguaglianza espresso dall'art. 3 Cost.

Il voto è libero perché è manifestazione della libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost., e questa libertà di opinione viene tutelata dalla Repubblica anche attraverso norme, come quella sulla par condicio, che consentono a tutti i candidati di far conoscere il proprio programma ai cittadini e a questi ultimi di formarsi una propria idea critica su chi votare.

Inoltre, la libertà di voto si riferisce al fatto che il cittadino non deve subire pressioni in ordine alla preferenza da dare col proprio voto. In ciò si ricollega anche la segretezza del voto, assicurata dalle varie modalità di espressione del voto (in genere con un segno sulla scheda da apporre nell'apposita cabina all'interno dei seggi elettorali, o, in caso di voto dall'estero, tramite corrispondenza).

Il voto non è un obbligo giuridico ma un dovere civico, il cui esercizio è rimandato alla sensibilità di ogni singolo cittadino. Il mancato esercizio del diritto di voto, quindi, non viene sanzionato in alcun modo.


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