Il lavoro negli articoli 1, 4, 35 e 38 della Costituzione: il lavoro quale mezzo per garantire l'uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale

Gli articoli 1, 4 e 38 della Costituzione

L'articolo 1 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Il lavoro è il mezzo per garantire l'uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale.
Al secondo comma, l'articolo 1 statuisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La Repubblica fonda, quindi, le proprie basi sul consenso dei governati, i quali, in condizioni di perfetta parità, possono concorrere alla vita politica del Paese.
L'articolo 4 della Costituzione, inoltre, dispone, al primo comma, che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
L'indirizzo politico dovrà essere il principale strumento attraverso cui attuare l'articolo in esame: esso soffre l'evoluzione dei rapporti sociali quanto il mutare delle condizioni economiche, per cui oltre alla regolamentazione risulterà necessaria la politica attiva dell'agevolazione e della protezione del lavoro. Attuali e dibattuti sono poi l'ambito delle fasce deboli, del collocamento obbligatorio e delle varie forme di licenziamento, individuale e collettivo.
Al secondo comma, l'articolo 4 prevede che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il dovere di solidarietà, per il fine supremo del progresso materiale e spirituale, implica la cooperazione e la compartecipazione di tutti, nello svolgimento del proprio lavoro ai fini dell'utilità sociale.
Se è vero che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, è anche vero che chi, non per sua colpa, non può lavorare deve comunque potersi inserire nel tessuto sociale e godere di una esistenza decorosa.
L'articolo 38 della Costituzione introduce la tutela dei lavoratori inabili (comma 1), in caso di disoccupazione involontaria, infortunio, invalidità, malattia, vecchiaia (comma 2).
Il nostro ordinamento si basa dunque sulla solidarietà sociale: è carità, un altruistico dovere, morale e civile: le somme che lo Stato deve erogare a chi si trova nell'impossibilità di lavorare non sono né tassabili, né pignorabili, né sequestrabili, né soggette a prescrizione.

L'articolo 35

Il titolo III della Costituzione disciplina i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà.

L'articolo 35 ha natura programmatica: regolamenta amministrativamente e politicamente il lavoro.

Stabilisce, al primo comma, che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, al secondo comma, che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Il lavoratore è subordinato o autonomo. Il primo [1] si obbliga, per contratto, a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore mediante retribuzione (il prestatore di lavoro subordinato). Il secondo [2], invece, si obbliga a cedere al committente, dietro un corrispettivo, il risultato del proprio lavoro (il prestatore d'opera).

La Repubblica, inoltre, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce, infine, la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Note bibliografiche

[1] Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

[2] Con l'espressione lavoro autonomo si intendono quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un'opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione. L'attuale disciplina è contenuta nella legge numero 81 del 22 maggio 2017 che è intervenuta delineando un quadro definito di tutele e diritti relativi ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Codice Civile (articoli 2222-2238), con espressa esclusione degli imprenditori e piccoli imprenditori (articolo 2083).


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