Significato dell'art. 18 della Costituzione: la libertà di associazione e i casi in cui le associazioni sono vietate. In particolare: le associazioni segrete

Il testo dell'art. 18 Costituzione

[Torna su]

Articolo 18 Costituzione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare."

Articolo 18 Costituzione e libertà di associazione

[Torna su]

L'articolo 18 della Costituzione stabilisce la libertà di associazione, in cui si estrinseca la libertà personale di cui all'art. 13.

L'associazione rappresenta una delle forme in cui si svolge la personalità del singolo nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost.

La libertà di associazione è una libertà collettiva, al pari della libertà di riunione di cui all'art. 17, e si differenzia da quest'ultima solo perché l'associazione presuppone un vincolo duraturo tra gli associati e uno scopo comune da perseguire, aspetti che invece non sono propri delle riunioni.

La previsione espressa di entrambe queste libertà (di associazione ex art. 18 e di riunione ex art. 17) rappresenta un evidente segnale di reazione che si volle dare all'indomani della caduta del regime fascista, che invece aveva sostanzialmente soppresso tali diritti.

La disciplina di dettaglio del fenomeno associativo è da rinvenirsi in massima parte nel codice civile (artt. 14 e ss.), che prevede la necessità di un atto pubblico per la costituzione di associazioni riconosciute, ma che permette anche la costituzione di associazioni non riconosciute se tale formalità non viene osservata.

Libertà di associazione e associazioni vietate. Le associazioni segrete

[Torna su]

A fronte della vasta libertà associativa riconosciuta dall'articolo in esame, vi sono dei limiti ben definiti che non possono essere superati.

Innanzitutto, rilevano le associazioni costituite per scopi contrari alla legge penale: si tratta di quelle che comunemente vengono definite come associazioni a delinquere, che ovviamente sono vietate dalla legge.

Parimenti vietate sono le associazioni segrete, delle quali, cioè, non vengono resi noti l'oggetto, lo scopo e l'identità dei partecipanti. Si tratta di un fenomeno ben noto alla storia della Repubblica italiana, come accaduto negli anni '70 e '80 con la famigerata loggia P2, che perseguiva fini contrastanti con quelli perseguite dalle pubbliche funzioni.

Sono vietate, infine, le associazioni costituite con carattere militare (quindi con una determinata organizzazione e con l'uso di armi) che perseguono scopi politici. Questi ultimi devono, invece, essere perseguiti esclusivamente in maniera pacifica attraverso un dibattito civile, senza metodi che possano intimidire i cittadini e creare le condizioni per la limitazione delle libertà fondamentali.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: