In tema di multe per violazioni stradali rilevate da apparecchiature automatiche, l'ente accertatore non può limitarsi a depositare in giudizio il verbale

Verbale autovelox e valore probatorio

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Una recente sentenza del Giudice di Pace di Cassino (n. 2430/2021 sotto allegata) fa chiarezza sull'onere della prova nei giudizi di impugnazione delle multe per violazioni al codice della strada, specificando in particolare il limitato valore probatorio del verbale elevato a seguito di rilevamento automatico di infrazioni da parte di apparecchiature elettroniche come gli autovelox.

In particolare, il provvedimento precisa che l'ente accertatore non può limitarsi a produrre in giudizio il verbale con cui è stata contestata l'infrazione all'automobilista, difeso dall'avv. Roberto Iacovacci, ma è tenuto a fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

Impugnazione multa e onere della prova

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Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria dell'ente accertatore e per tale motivo, pur trattandosi formalmente di giudizio impugnatorio, la Pubblica Amministrazione vi assume la veste sostanziale di parte attrice, con il conseguente onere di provare l'esistenza della violazione contestata.

Partendo da questo assunto, il giudice di pace ha analizzato nel dettaglio l'attività processuale posta in essere dall'ente accertatore, con particolare riguardo alla documentazione depositata a fini probatori.

Ebbene, a questo riguardo il giudicante rilevava che la p.a. opposta, sulla quale incombeva l'onere della prova circa la legittimità del provvedimento impugnato, non aveva depositato alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa del veicolo, risalire al modello o ad altri elementi utili per la sua identificazione, che potessero essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente.

A questo punto, la dimostrazione della fondatezza della pretesa amministrativa si basava tutta sul verbale prodotto in giudizio. È proprio a questo proposito che il giudice di pace di Cassino ha evidenziato i rilievi più interessanti, che andiamo subito ad esaminare.

Verbale senza foto autovelox non prova l'infrazione

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Per prima cosa, la sentenza in esame precisa che il verbale impugnato era stato elevato in base ad un'ispezione di documentazione fotografica effettuata dall'autovelox, ma che al momento del rilievo non era presente il verbalizzante o un operatore della sezione della Polizia Stradale.

Per tale motivo, viene sottolineato, il verbale non ha fede privilegiata e pertanto fornisce al giudice materiale meramente indiziario, soggetto al suo libero apprezzamento.

Al riguardo, veniva citata autorevole giurisprudenza, e in particolare una sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lav. n. 3973/98, secondo cui, con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante dichiari di aver accertato "in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli".

Inoltre, come insegna ancora la Suprema Corte, se è vero che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova dei fatti che il verbalizzante attesta come avvenuti in sua presenza, va precisato che le altre circostanze di fatti che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti (in questo caso: i rilievi fotografici dell'autovelox) non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito (cfr. Cass. n. 2734/02 e n. 10128/03).

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2430/2021

Foto: 123rf.com
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