Quale portata probatoria possiede il verbale di accertamento di infrazione stradale? Ce lo spiega la Corte di Cassazione

Verbale di accertamento infrazione stradale

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Quale portata probatoria possiede il verbale di accertamento di infrazione stradale?

E' una domanda che spesso ci si pone e che è finita sulle scrivanie dei giudici della Corte di Cassazione (ordinanza n. 28149 del 27 settembre 2022).

Il fatto

Il tutto prendeva le mosse da una sentenza del Giudice di Pace di Bagheria che rigettava l'opposizione ad ingiunzione proposta da un automobilista avverso una sanzione di euro 100,00 per aver violato l'art. 157 commi 7 e 8 del Codice della Strada, a seguito di un incidente. In appello veniva adito il Tribunale che confermava la decisione del Giudice di Pace, attribuendo, in particolare, rango di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. al verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale intervenuto sul luogo dell'incidente.

L'automobilista, vistosi confermare la decisione di rigetto anche in appello, decide di ricorrere per Cassazione.

Fede privilegiata riguardo ai fatti attestati alla presenza del PU

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La Suprema Corte di Cassazione nella propria ordinanza afferma il principio secondo cui "nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche".

In tal caso, perciò, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata circa la dinamica dell'incidente, non essendo fondata su fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale. Ed in caso è quindi ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.

Verbale di accertamento e piena prova

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In maniera molto sintetica, dunque, possiamo dire che nel giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione, il verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale farà piena prova fino a querela di falso solo per i fatti che lo stesso attesta come avvenuti in sua presenza o per fatti da lui compiuti, per la provenienza dell'atto dallo stesso pubblico ufficiale e per le dichiarazioni delle parti.

Scarica pdf Cass. n. 28149/2022

Foto: 123rf.com
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