Dal 1° gennaio 2022 un emendamento al Dl Recovery che attua il PNRR prevede sanzioni per chi non accetta in pagamento carte di credito e debito

Sanzioni per chi rifiuta carte o bancomat: ok della Commissione Bilancio

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Sanzioni in vista per chi non accetta pagamenti con bancomat o carte di credito. Prosegue la lotta all'evasione fiscale e ai contanti attraverso la presentazione di un emendamento al decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, che contiene disposizioni urgenti per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Emendamento che, insieme ad altri (sotto allegati) è stato approvato in Commissione Bilancio della Camera durante la fase di conversione del decreto PNRR nel corso della seduta del 13 dicembre.

Obbligo di accettare in pagamento carta o bancomat

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La proposta emendativa prevede l'introduzione, dopo l'art. 19 del decreto, dell'art. 19 bis, che va a modificare l'art. 15 del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 cambiando il volto del comma 4, che in virtù della modifica assume il seguente tenore letterale "4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita

di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."

Sanzioni: 30 euro più 4% del valore della transazione

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La novità più interessante, che novità non è in realtà, visti i numerosi tentativi in tale senso, mai seguiti da fatti concreti, è però quella che prevede l'introduzione, dopo il suddetto comma 4, del nuovo comma 4 bis.

Disposizione che sanziona, a partire dal 1 gennaio 2022, la mancata accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato ad accettare tali modalità.

Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale stata rifiutata l'accettazione del pagamento elettronico.

Accertamenti, termini e procedure

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Sanzioni a cui vengono applicate le procedure e i termini previsti dalla legge n. 689/1981 ad eccezione dell'art. 16, che prevede il pagamento in misura ridotta per chi paga entro 60 giorni dalla contestazione o, se questa non c'è stata, dalla notifica degli atti.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 di detta legge, previsto in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è identificato con il prefetto del territorio in cui sono state poste in essere le violazioni. All'accertamento delle sanzioni si provvede infine in base a quanto disposto dall'art. 13 commi 1 e 4, sempre della legge n. 689/1981, che riconosce anche agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

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Foto: 123rf.com
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