Chi gestisce l'autostrada è responsabile dei danni riportati dal veicolo per un bancale non rimosso dalla carreggiata se non prova il caso fortuito

Danni da cose in custodia, sinistro stradale e responsabilità

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Deve risarcire i danni riportati dal veicolo conducente a causa dell'urto con un bancale presente sul manto autostradale la società che gestisce l'autostrada, se non effettua i regolari controlli e la dovuta manutenzione, a meno non dimostri il caso fortuito. Queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 557/2021 del Giudice di Pace di Siena (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un conducente conviene in giudizio la società che gestisce la rete autostradale per chiederne la condanna per i danni patrimoniali subiti a causa di un sinistro verificatosi in autostrada in prossimità di un'area di servizio.

L'attore narra di avere impattato contro un bancale presente sulla carreggiata e che, fortunatamente, è riuscito a far passare tra le ruote della vettura mantenendo la corsia di marcia. Dopo l'impatto però, fermatosi nella corsia d'emergenza, chiede la rimozione del bancale da parte della società convenuta, anche perché nel frattempo lo stesso si era frantumato a causa del passaggio di autovetture, che dopo i vari impatti si erano fermate anche loro nella corsia d'emergenza per verificare l'eventuale presenza di danni alle loro vetture.

Sul posto interveniva l'addetto della società convenuta, che chiamava la polizia stradale, la quale provvedeva a redigere verbale.

L'attore faceva presente che il proprio veicolo, a causa del bancale presente sull'autostrada, aveva riportato danni per 3.980,00 euro. Nell'atto di citazione deduceva quindi la responsabilità della società che gestisce l'autostrada per i danni riportati, in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c, facendo presente che ogni tentativo di comporre in via bonaria la controversia non è andato a buon fine.

Per la convenuta il conducente è corresponsabile

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Costituitasi in giudizio la società contestava la ricorrenza di quanto previsto dall'art. 2051 c.c. stante la mancata prova dei fatti e del nesso di causa e invocava l'art. 1227 c.c. che contempla la concorrente responsabilità dell'attore. Chiedeva quindi il rigetto delle richieste dell'attore perché infondate e non provate.

Responsabile chi gestisce l'autostrada se non fa manutenzione regolare

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Il Giudice di Pace, dopo avere richiamato la sentenza n. 11785/2017 della Cassazione, rileva che "il gestore della strada risponde dei danni cagionati dai beni in sua custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., salvo che il fatto si sia verificato per caso fortuito."

Al danneggiato in questi casi spetta la prova del nesso tra la cosa in custodia e il danno e il rapporto di custodia. Il convenuto invece deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale idoneo a interrompere il nesso di causa.

La società però in corso di causa non ha dimostrato di avere eseguito con regolarità i controlli continui e dovuti sul tratto di strada teatro del sinistro e di sua competenza per garantire la sicurezza degli utenti. Obbligo di controllo che è ancora più pregnante quando il transito è soggetto al pagamento di un pedaggio. E' emerso inoltre, dal verbale della Polizia stradale intervenuta sul posto e nel corso dell'istruttoria, che la società che gestisce l'autostrada ha rimosso l'ostacolo solo dopo la segnalazione.

Il fatto poi che dal report del giornale radio non siano emerse segnalazioni anteriori a quello dell'attore non prova il caso fortuito perché in realtà lo stesso rivela l'assenza di controlli continui del tratto autostradale interessato.

Il GdP conclude quindi per la responsabilità della società che gestisce l'autostrada quando, come nel caso di specie, non garantisce la sicurezza della circolazione, compiendo "le necessarie attività di manutenzione, gestione e controllo tecnico di efficienza."

Nessun concorso di colpa è attribuibile al conducente della vettura, anche perché il fatto che lo stesso abbia riportato solo danni al veicolo fa desumere che la velocità fosse adeguata allo stato dei luoghi. Condanna quindi per la società che gestisce l'autostrada a risarcire i danni all'attore per l'importo richiesto, provato e documentato di € 3.980,00 oltre Iva, interessi legali e rivalutazione.

Leggi anche:

- La responsabilità da cose in custodia

- Il caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

- Incidenti stradali: risponde l'autostrada per i danni causati dallo pneumatico sulla carreggiata

Si ringrazia lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI MARCO LODOVICHI E NICOLO' LODOVICHI per l'invio della sentenza

Scarica pdf GdP di Siena sentenza n. 557/2021

Foto: 123rf.com
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