Per il tribunale di Milano, non è responsabile l'avvocato per il rateizzo, per gli interessi fissati dal giudice e per non aver informato l'assemblea dell'accordo

Responsabilità professionale dell'avvocato

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Non è responsabile nei confronti del Condominio l'avvocato che si accorda con la controparte per la rateizzazione del pagamento, così come non è responsabile per la misura elevata degli interessi perché stabiliti dal giudice nel decreto ingiuntivo. Non è neppure responsabile solo per non aver riferito all'assemblea del Condominio l'accordo sul rateizzo perché sicuramente, vista la situazione debitoria, questa lo avrebbe autorizzato a concluderlo. Questa la decisione contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano n. 6997/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un condominio conviene in giudizio l'avvocato che lo ha difeso in una controversia in quanto, in virtù di un accordo che il legale ha concluso con la controparte il Condominio ha dovuto pagare € 27.675,90 a solo titolo di interessi, oltre alla somma che era stata indicata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte.

Per il Condominio attore l'avvocato non ha adempiuto al proprio incarico con la diligenza dovuta perché non si è accorto che il tasso di interesse applicato era errato (essendo il condominio un consumatore), che la decorrenza era anteriore alla maturazione degli stessi e perché lo stesso ha percepito importi anche dopo il la revoca del mandato.

Solo un rateizzo e interessi fissati dal giudice

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L'avvocato si costituisce in giudizio e si difende, sostenendo che in realtà non era intervenuto un accordo transattivo con la controparte ma che semmai era riuscito ad ottenere semplicemente il rateizzo del debito condominiale con la possibilità di iniziare a pagare dopo due anni, che in questo modo ha evitato al Condominio

le spese della procedura esecutiva che controparte avrebbe avviato e che l'importo degli interessi corrispondeva a quanto liquidato dal giudice nel decreto ingiuntivo.

Non è responsabile l'avvocato che non informa l'assemblea del rateizzo

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Il Tribunale di Milano ritiene prima di tutto provato il conferimento dell'incarico del Condominio all'avvocato. Poi fa presente che la Srl controparte aveva ottenuto nei confronti del Condominio un decreto ingiuntivo per la somma capitale di € 188, 382, 43 oltre interessi dalla mora la saldo.

In sede stragiudiziale poi la società ha chiesto il pagamento della domma indicata nel decreto e interessi per € 27.675,97. L'accordo concluso tra il Condominio e la Srl però, per il giudice, non può essere definito un accordo transattivo, inoltre la misura degli interessi lamentata è in realtà quella indicata nel decreto ingiuntivo.

Non solo, per il Tribunale il Condominio non ha mosso alcuna contestazione al difensore quando si è trattato di chiedere il rateizzo dell'importo dovuto, sebbene la decisione non sia stata sottoposta all'assemblea. In pratica quindi la censura è limitata alla misura e alla decorrenza degli interessi dovuti, ma tale contestazione sarebbe dovuta avvenire in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ribadisce infine il Tribunale che la decisione relativa agli interessi è da attribuire al giudice del monitorio, per cui non si può dare la colpa di questo al legale ascrivendo a lui l'errore e in ogni caso, anche qualora si volesse attribuire all'avvocato la mancanza di non aver informato l'assemblea della decisione di accordarsi per il rateizzo, la stessa non appare comunque rilevante, anche perché l'assemblea, vista la situazione, avrebbe sicuramente approvato la decisione del difensore, che quindi non può essere ritenuto responsabile d'inesatto adempimento dell'obbligazione professionale.

Il Tribunale ricorda infatti, che secondo l'insegnamento della Cassazione "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe consegnato il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (Cass. sez. III, 20/08/2015 n. 17016; Cassa. 2638/2013; Cass. n. 9238/2007)."

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