Per la Cassazione, ai fini dell'assegno divorzile non rileva la differenza reddituale, se lei è autonoma e non ha contribuito a formare il patrimonio dell'ex e della famiglia

Se la moglie è indipendente l'assegno di divorzio non spetta

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L'assegno di divorzio non spetta se tra i coniugi sussiste una lieve differenza reddituale, entrambi vivono in case di proprietà e la richiedente è economicamente indipendente. La Cassazione ricorda infatti che l'assegno divorzile ha anche una natura assistenziale, ma se chi lo richiede è autonomo la misura non ha ragione di essere riconosciuta, tanto più se, come nel caso di specie, non è emerso neppure un particolare contributo della donna alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito.Queste le precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 31836/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una donna si rivolge al Tribunale per sentire condannare il marito alla corresponsione in suo favore di un assegno di divorzio. La sua richiesta però viene rigettata sia in primo grado che in appello.

Per la Corte non esistono i presupposti per tale riconoscimento. La moglie è indipendente economicamente, entrambi abitano in case di proprietà e non ci sono prove dello svolgimento di lavoro nero da parte del marito.

Il marito ha redditi più elevati perché lavora in nero

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Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione solleva un unico e complesso motivo in cui fa presente che è errato il disconoscimento da parte della Corte di una differente condizione economica, che è errato l'accertamento dei redditi dei coniugi perché risalente al tempo della separazione e infine perché sono stati trascurati elementi probatori importanti da cui emergono le ampie disponibilità finanziarie del marito, frutto dello svolgimento di lavoro nero e l'onere del mutuo che grava su di lei per l'acquisto della sua abitazione.

Non rileva solo la differenza reddituale ai fini dell'assegno di divorzio

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché finalizzato a rivisitare le questioni già trattate nel merito. Gli Ermellini rilevano inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla donna, la Corte ha accertato la sua indipendenza economica e le ha negato l'assegno di divorzio proprio perché questo ha anche una funzione assistenziale, di cui la beneficiaria, nel caso di specie, non ha bisogno.

Aspecifica la questione del mutuo e confutati da parte della Corte di merito gli elementi probatori da cui la moglie ha dedotto i maggiori introiti del marito, ossia l'acquisto di una nuova auto, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'esborso sostenuto per assumere un investigatore privato. Gli stessi, per la Corte Suprema, non rivelano grosse differenze reddituali capaci di giustificare il riconoscimento dell'assegno. Non è emerso inoltre in fase di giudizio un particolare contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.

Non è quindi ammissibile la contestazione relativa al mancato espletamento di un'indagine tributaria, perché le prove raccolte hanno fornito al giudice elementi sufficienti per decidere sull'insussistenza dei presupposti richiesti per l'attribuzione dell'assegno divorzile.

Il potere di disporre o meno indagini tributarie e procedere a un approfondimento istruttorio, ricorda la Cassazione, è un potere discrezionale del giudice, che non è obbligato a procedere in base alle richieste di parte.

Scarica pdf Cassazione n. 31836/2021

Foto: 123rf.com
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