- Equo compenso: ambito applicativo della riforma
- Liquidazione e convenzione: all'avvocato non l'importo più basso tra le due
Equo compenso: ambito applicativo della riforma
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Il disegno di legge n. 2419 approvato dalla Camera il 13 ottobre con il n. 3179 e che sta per essere approvato in via definitiva contiene, lo ricordiamo, "disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali."
L'obiettivo è di tutelare i professionisti soprattutto quando costoro si interfacciano con banche, assicurazioni o imprese con le quali stipulano convenzioni per la prestazione della loro opera professionale.
L'articolo 2 del disegno di legge, dedicato all'ambito di applicazione della normativa sull'equo compenso precisa infatti che le regole riguardano le prestazioni d'opera intellettuale come definite dall'art. 2230 del codice civile che vengono fornite dal professionista in virtù di convenzioni (anche in forma societaria o associata) e che hanno ad oggetto attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, comprese quelle collegate e loro mandatarie e per imprese che nell'anno precedente hanno occupato più di 50 dipendenti e hanno ottenuto ricavi annui che hanno superato i 10 milioni di euro. Regole che però non riguardano i rapporti tra professionisti e società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Liquidazione e convenzione: all'avvocato non l'importo più basso tra le due
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Il disegno di legge all'art. 3 elenca numerose ipotesi di nullità di clausole e pattuizioni, quando queste si presentano svantaggiose per il professionista. Una in particolare, quella contenuta nella lettera g) risulta di estremo interesse per coloro che esercitano la professione di avvocato.
Sono infatti nulle le pattuizioni e le clausole, anche se contenute in documenti separati e distinti rispetto alla convenzione, al conferimento dell'incarico o all'affidamento tra cliente e professionista che prevedano:
- che se al cliente vengono liquidate le spese di lite all'avvocato spetti solo il minor importo previsto dalla convenzione, anche se il cliente ha recuperato o si è visto corrispondere le spese in tutto o solo in parte;
- o solo il minore importo liquidato dal giudice se la convenzione prevede un importo maggiore.
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