La negoziazione assistita, al pari di mediazione e arbitrato, è una delle ADR sulle quali è intervenuta la riforma del processo civile, potenziata attraverso la previsione dell'istruzione stragiudiziale

Potenziati gli strumenti alternativi al processo

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Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR - Alternative Dispute Resolution) rappresentano una delle direttrici fondamentali lungo cui si snoda la riforma del processo civile, che nella giornata di giovedì 28 luglio 2022 ha aggiunto un importante tassello grazie all'approvazione dello schema di uno dei decreto di attuazione.


Una parte della riforma dedicata alla negoziazione in realtà è già entrata in vigore dal 22 giugno 2022. Trattasi della negoziazione assistita avente ad oggetto gli accordi di mantenimento dei figli minorenni o maggiori di età non ancora autosufficienti. Procedura a cui possono accedere i coniugi divorziati, separati e le coppie di fatto.


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Il potenziamento degli strumenti alternativi al processo è tra i filoni d'intervento sui quali si è già soffermato il PNRR precisando l'obiettivo di ridurre la durata dei giudizi, obiettivo a cui tende tutta la riforma.


A tal fine, la riforma va a modificare gli incentivi fiscali applicabili a tali procedure, estende l'ambito di applicazione della negoziazione assistita e l'applicabilità dell'istituto della mediazione e rafforza le garanzie d'imparzialità per quanto concerne l'arbitrato.


Da segnalare anche l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro. Le parti coinvolte dovranno essere assistite da un difensore e se lo desiderano anche da un consulente del lavoro.

Istruzione stragiudiziale: cos'è e come funziona?

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Confermata l'introduzione di un'innovazione sulla quale si stava discutendo da tempo, ovvero quella finalizzata a consentire lo svolgimento, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, di un'attività d'istruzione stragiudiziale, che contempli anche l'utilizzabilità del materiale acquisito e le sanzioni per la violazione delle norme.

Detta attività istruttoria consiste nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente (confessione stragiudiziale).

Tali possibilità sono previste nella misura in cui le parti, all'interno della convenzione di negoziazione assistita, lo consentono, e l'attività d'istruzione stragiudiziale andrà effettuata nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.


Si tratta, dunque, di una vera e propria "anticipazione dell'istruzione probatoria" che punta a consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio, incoraggiando così la ricerca di soluzioni transattive.


La disposizione richiama espressamente l'art. 2735 c.c sulla confessione stragiudiziale, in base al quale la stessa, fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. Infine, la confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

Conseguenze penali e processuali

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Disciplinate le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti di terzi, prevedendo idonee garanzie, compresa la possibilità per i terzi di non renderle e l'avvertimento in merito alla possibilità di astenersi e alle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni.


Previste conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo espressamente al giudice di poterne tenere conto in sede di condanna al pagamento delle spese di giudizio e di valutazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..


Disciplinata l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività d'istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita. Il giudice infatti valuta le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 116 comma 1 c.p.c, ossia secondo il suo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga diversamente.


Viene tuttavia fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione delle prove e che il soggetto sia quindi escusso come testimone.



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