Respinto dal Tar Lazio il ricorso in cui si contesta l'esiguità dei compensi previsti dall'avviso un ente pubblico che chiede la collaborazione di 77 avvocati

Compensi avvocato

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Una sentenza che farà sicuramente discutere, soprattutto dopo le battaglie degli avvocati sul rispetto dello loro professione che, come nessun'altra, subisce penalizzazioni quando si parla di compensi. Il TAR del Lazio infatti, con la sentenza n. 9404/2021 (allegata) sostiene in pratica che quando l'avvocato deve prestare la propria opera professionale per la P.A deve accettare anche 4 euro a procedimento, visto che è l'Avvocatura a fare tutto il lavoro e visto che la Pubblica Amministrazione, a differenza di altri soggetti, deve rispettare dei limiti di spesa. Vediamo di capire meglio le ragioni di questa decisione.

L'Avviso della PA prevede compensi troppo bassi per gli avvocati

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Un Consiglio dell'Ordine laziale, con l'intervento di un'associazione che difende i diritti degli avvocati, ricorre al TAR per ottenere l'annullamento dell' "Avviso pubblicato dall'I.N.P.S., sul proprio sito istituzionale il 18 gennaio 2021, al fine di acquisire la disponibilità di n. 77 professionisti avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma" e degli atti presupposti.

I ricorrenti evidenziano in particolare l'esiguità del compenso previsto per gli avvocati a cui si riferisce il bando pari a 250 euro per le domiciliazioni, 80 euro per le sostituzioni e 105 euro per cause superiori alle 25, con una media per udienza di 4,2 euro. Il tutto non solo in palese violazione dei minimi tariffari, ma anche del principio dell'equo compenso stabilito dalla legge n. 247/2012 e dalla legge della regione Lazio n. 6/2019.

L'equo compenso deve essere interpretato in modo "elastico"

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Il TAR del Lazio adito però rigetta il ricorso perché infondato. Dalla analisi della normativa in materia di compensi per gli avvocati (artt. 13 e 13 bis legge n. 247 del 2012 e art. 19-quaterdecies decreto-legge n. 148/2017) emerge che "in tema di compensi in favore degli avvocati, la regola è data dalla libera pattuizione mentre l'eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi tariffari di cui all'apposito decreto ministeriale (DM n. 55/2014)."

Il Giudice amministrativo precisa inoltre che occorre fare riferimento alle tariffe solo quando l'avvocato stipula convenzioni con assicurazioni o banche, perché queste godono notoriamente di una maggiore forza contrattuale. Criterio che però non è applicabile quando la prestazione viene resa nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

In riferimento alla Pubblica Amministrazione infatti il concetto di equo compenso non può essere interpretato in modo troppo rigido perché non si può negare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, così come il fatto che le attività richieste dall'avviso agli avvocati sono ripetitive e seriali e che il dominus delle cause resta comunque l'Avvocatura di Stato, che deve occuparsi della parte più complessa dell'attività come lo studio della pratica, l'elaborazione della strategia di difesa e la redazione degli atti.

Il compenso previsto pertanto, ossia 250 euro per la domiciliazione, 80 per la sostituzione in udienza e 105 euro per cause superiori alle 25 " si dimostra sufficientemente coerente con i principi di cui all'art. 36 Cost. circa il salario minimo e dignitoso."

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Scarica pdf Tar Lazio sentenza n. 9404/2021

Foto: 123rf.com
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