La sentenza del Tar: se la PA adotta una procedura comparativa per affidare un incarico legale non è tenuta a rispettare il principio dell'equo compenso

Incarico all'avvocato che ha presentato il preventivo inferiore

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Per il Tar Lombardia, il Comune che ricorre a una procedura comparativa per affidare un incarico legale non è tenuto al rispetto del principio dell'equo compenso. Queste le conclusioni a cui è giunto il Tribunale Amministrativo nella sentenza n. 1071/2021 (sotto allegata) a chiusura della vicenda che segue.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) richiede a cinque avvocati la presentazione di un preventivo di spesa in relazione a un incarico professionale che intende affidare, dopo aver inviato loro i documenti necessari a intraprendere la causa.

Quattro avvocati dei cinque contattati presentano il proprio preventivo di spesa e il Comune decide di affidare la propria difesa al legale, che ha presentato il preventivo più conveniente di 4.544,80 euro (Iva esclusa).

Violato il principio dell'equo compenso

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Contro questa decisione ricorre l'avvocato terzo classificato che ha presentato un preventivo di spesa di 7.882,16 euro. A suo dire con questa scelta il Comune ha violato il principio dell'equo compenso. Il preventivo risultato vincitore è infatti inferiore perfino ai parametri minimi sanciti dal DM Giustizia n. 55/2014.

Per l'avvocato il Comune, nell'assegnare l'incarico all'avvocato più "conveniente", ha commesso in particolare le seguenti violazioni.

Prima di tutto ha violato il combinato disposto degli artt. 13-bis della legge n. 247/2012 e 19-quaterdecies, co. 3, del DL n. 148/2017, convertito nella legge n. 172/2017, che impongono alle PA di rispettare il principio dell'equo compenso per quanto riguarda il conferimento degli incarichi ai professionisti, nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia.

Il Comune infatti non avrebbe dovuto prendere in considerazione i preventivi del primo e del secondo classificato perché inferiori ai parametri minimi, senza contare che il primo è addirittura inferiore ai parametri minimi stabiliti per i ricorsi di valore indeterminabile di lieve difficoltà. Il tutto in violazione dei principi di efficienza e proporzionalità intese a garantire il ricorso a prestazioni professionali adeguate alla difficoltà dell'incarico.

Eccepisce infine l'adozione del criterio del prezzo più basso da parte del Comune nell'affidare un incarico di prestazione intellettuale in violazione degli artt. 4, 17 e 95, comma 3, del dlgs n. 50/2016.

La PA può non applicare il principio dell'equo compenso

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Il Tar Lombardia Sezione 1, nel respingere il ricorso dell'avvocato, richiama prima di tutto la normativa applicabile in relazione all'affidamento dei servizi legali aventi a oggetto la rappresentanza di una PA in procedimenti giudiziari specifici.

In seguito, alla luce della suddetta analisi precisa che: "La disciplina dell'equo compenso non trova pertanto applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell'amministrazione secondo i principi dell'evidenza pubblica, ove l' amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare."

Il Tar evidenzia infatti che nel caso di specie agli avvocati è stata data la possibilità di valutare o meno la convenienza economica del compenso in relazione all'entità della prestazione richiesta in quanto l'ente ha fornito loro i documenti necessari a intraprendere la causa. Il Comune ha solo fatto ricorso a una procedura comparativa, mettendo in concorrenza i vari legali. Non era quindi tenuta al rispetto del principio dell'equo compenso. Questo perché "La disciplina dell'equo compenso non trova applicazione ove la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle fattispecie di formazione della volontà dell'amministrazione secondo i principi dell'evidenza pubblica, ove l'amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare."

Non regge quindi la tesi del ricorrente, secondo cui le PA sono tenute "sempre e comunque a corrispondere al professionista incaricato di un servizio legale un compenso non inferiore al minimo dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale, anche ove il compenso non sia imposto unilateralmente o non si ravvisi un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, non può dunque essere accolta".

La non applicabilità del principio dell'equo compenso inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non comporta il rischio di affidare l'incarico a un soggetto che non sia in grado di fornire prestazioni di un certo livello. Questo perché il dovere di diligenza richiesta dall'art 1176 c.c. comma 2 è comunque valutato in relazione alla natura di attività esercitata.

Infondato infine anche il motivo con cui il ricorrente contesta il ricorso da parte del Comune al criterio comparativo in quanto secondo l'orientamento dell'Anac gli incarichi legali devono essere affidati secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, anche perché la qualità della prestazione è garantita dalla professionalità e competenza degli avvocati inviati all'inoltro del preventivo. Il criterio non viola quindi i principi di economicità, di efficacia e di proporzionalità.

Scarica Pdf Tar Lombardia Sez. 1 n. 1071/2021

Foto: 123rf.com
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