L'esperto della composizione negoziata, chi è, che cosa fa e quali requisiti deve avere per assistere l'imprenditore

L'esperto per la composizione negoziata

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E' legge il decreto n. 118/2021 (sotto allegato) con il voto della Camera del 21 ottobre 2021 al testo che era uscito dal Senato dopo la presentazione dell'emendamento 1.9000 da parte del Governo e che ha fortemente inciso sul testo precedente. Questo provvedimento, oltre a disporre il rinvio al 16 maggio 2022 del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, ha introdotto una nuova procedura chiamata "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" che riconosce all'imprenditore in crisi, la possibilità di avvalersi di un esperto indipendente nel caso in cui è ragionevolmente possibile risanare l'impresa. Richiesta che può essere avanzata però, come precisa la norma, solo dall'imprenditore commerciale o agricolo che sta attraversando un momento di possibile crisi a causa di uno squilibrio di tipo patrimoniale o economico finanziario.

Domanda di nomina e funzione dell'esperto

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La domanda per la nomina di questo esperto deve essere presentata dall'imprenditore tramite la piattaforma telematica (gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tramite Unioncamere), compilando un modulo apposito, che deve contenere tutte le informazioni utili per la nomina e lo svolgimento dell'incarico.

Una figura, quella dell'esperto, di estrema importanza, perché il suo compito è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e di altri soggetti eventualmente interessati, per trovare la soluzione migliore a superare la crisi, che può consistere anche nel trasferimento dell'azienda o di alcuni rami della stessa.

Test pratico preventivo su piattaforma

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Prima di chiedere la nomina dell'esperto, che come abbiamo visto, è consentita se l'imprenditore ritiene che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, lo stesso potrà accedere a una piattaforma al fine di eseguire un test pratico e redigere un piano di risanamento nei modi che verranno indicati da un decreto del Ministero della giustizia.

L'elenco degli esperti

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Questi esperti, per svolgere le suddette funzioni, dovranno essere inseriti in un elenco, che sarà presente in ogni camera di commercio di ogni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti che possono ricoprire la carica di esperto per la composizione negoziata possono essere:

  • dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti da almeno cinque anni all'albo;

  • avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d'impresa iscritti da almeno cinque anni all'albo;

  • consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologata iscritti da almeno cinque anni all'albo;

  • "coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza."

In aggiunta a questi requisiti, ne sono previsti altri di tipo formativo, che sarà il Ministero a definire con decreto.

Domanda d'iscrizione all'elenco

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La domande d'iscrizione all'elenco suddetto viene presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per coloro che non sono iscritti a un albo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, compreso il curriculum vitae e la certificazione che attesta l'assolvimento degli obblighi formativi richiesti.

La domanda, che contiene anche il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza d' iscrizione, viene verificata nella sua completezza dall'ordine professionale, che provvede a inviare i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.

Alla nomina dell'esperto provvede una commissione, che resta in carica per due anni, che è costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che è composta da un magistrato specializzato, da un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio e un membro designato dal Prefetto. Spetta al segretario della Camera di commercio comunicare l'istanza per la nomina dell'esperto, che viene designato sempre dalla suddetta Commissione entro 5 giorni, tenendo conto dell'esperienza formativa maturata e risultante dal curriculum vitae.

Requisiti dell'esperto

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L'esperto è un soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c che sancisce le cause d'ineleggibilità e di decadenza, non deve avere legami né con l'impresa né con le altri parti coinvolte o interessate alla procedura.

Costui non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore che ha assistito nella composizione negoziata, se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

L'esperto deve operare in modo imparziale, indipendente, riservato e professionale, può farsi assistere da altri soggetti esperti (che però non devono essere legati all'impresa o ad altri soggetti interessati al risanamento in virtù di legami di natura personale o professionale) e può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni che ritiene più utili per espletare al meglio il proprio incarico.

Svolgimento dell'incarico

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L'esperto, una volta nominato e accettato l'incarico, convoca l'imprenditore per verificare la sussistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se ritiene che vi siano i presupposti necessari per risanare l'impresa l'esperto incontra le parti e prospetta le possibili soluzioni, se invece non ravvisa la presenza degli estremi necessari per risanare l'impresa lo comunica subito all'imprenditore e al segretario della camera di commercio.

L'incarico dell'esperto deve considerarsi concluso se, una volta trascorsi 180 giorni dalla nomina, le parti non hanno trovato, anche dopo una proposta dell'esperto, una soluzione per superare la situazione di crisi. L'incarico comunque può anche proseguire (non oltre ulteriori 180 giorni) se tutti sono d'accordo e se l'esperto accetta, o quando l'imprenditore ha richiesto al tribunale l'adozione di misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7).

"Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti."

Per l'attività svolta l'esperto ha diritto a un compenso commisurato in misura percentuale all'importo dell'attivo medio dell'impresa, risultante dagli ultimi tre bilanci o dichiarazione dei redditi e che varia dal 5% per attivi fino a 100.000,00 euro allo 0,002% per attivi che eccedono i 1.300.000.000,00. Compenso che in ogni caso non può essere inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.


Foto: 123rf.com
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