La presentazione delle domande deve avvenire dal 25 agosto e a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esonero contributi 2021

Esonero contributi 2021, le scadenze

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Era stata la circolare dell'Inps n. 124 del 6 agosto 2021 a dare le indicazioni sui requisiti e le modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all'Istituto. Ora il messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021 (in allegato) chiarisce che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.

La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021 e confermato nella circolare n. 124/2021.

Esonero contributivo, soggetti interessati

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Potranno presentare all'Inps l'istanza di esonero contributivo i soggetti iscritti:

- alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

- alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

L'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Esonero contributivo, presentare la domanda

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La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell'INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.

Per presentare la domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

- Gestione speciale artigiani e commercianti: "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020";

- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: "Cassetto lavoratori autonomi Agricoli" > "Comunicazione bidirezionale";

- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti" > "Domande Telematiche" > "Esonero contributivo L. 178/2020".

Nel caso poi lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell'anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l'istanza per ogni posizione aziendale.

Le credenziali per accedere sono: PIN rilasciato dall'INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Scarica pdf messaggio Inps n. 2909/2021

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