Per il CNF dopo la Brexit niente automatica iscrizione al registro praticanti avvocati per coloro che abbiano ottenuto il titolo di studio in UK. Bisognerà prima ottenere l'omologazione della laurea

Brexit: i laureati in UK possono iscriversi al registro dei praticanti?

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La Brexit, termine con cui si identifica il processo che ha condotto all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ha avuto e continua ad avere notevoli ripercussioni su ambiti molteplici: commercio di beni e servizi, viaggi, assistenza sanitaria, relazioni con l'UE e con i singoli stati membri e molto altro.


La decisione del Regno Unito di porre fine alla sua adesione all'UE ha impattato anche sulle regole per l'iscrizione al Registro dei praticanti degli avvocati, come dimostra la risposta data dal Consiglio Nazionale Forense, e contenuta nel parere n. 30 dello scorso 8 luglio 2021, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.


In dettaglio, il COA capitolino ha chiesto di sapere se avesse potuto acconsentire o meno all'iscrizione nel Registro dei praticanti di un soggetto in possesso di una laurea in giurisprudenza ottenuta presso una Università del Regno Unito. Ciò, ovviamente, a seguito dell'uscita di tale stato dall'Unione europea.

I principi desumibili dal diritto UE

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Nel suo parere, il Consiglio Nazionale Forense nega che tale iscrizione possa avvenire. In particolare, afferma il CNF, "l'avvenuta uscita del Regno Unito dall'UE non rende più applicabili - ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese - i principi desumibili dal diritto dell'UE".


In particolare, il CNF menziona la sentenza della Corte di Giustizia del 13 novembre 2003, resa nella causa C-313/01, Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.


In particolare, a norma dei provvedimenti richiamati, è consentita al soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro l'iscrizione nel registro dei praticanti in un altro Stato membro.


In dettaglio, con la sentenza 7373 del 19 aprile 2004, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno precisato, conformemente agli orientamenti della Corte di Giustizia, che non è possibile negare a priori l'iscrizione nei relativi registri od albi professionali ad un cittadino UE in possesso di diploma rilasciato in un altro Stato membro e/o con qualifiche ed esperienza professionale.

Brexit: omologazione della laurea per iscriversi al registro praticanti

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Per la Corte di Giustizia UE, "il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato".


Si tratta di principi espressamente riservati a coloro che abbiano ottenuto il titolo di studio in un altro Stato membro e non in uno Stato che membro dell'Unione Europea non lo sia più. Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che, per quanto riguarda i soggetti in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito, ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti sarà necessario che questi ottengano l'omologazione del titolo di laurea. E solo a seguito di tale adempimento sarà possibile per i laureati in UK procedere alla loro iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.


Foto: 123rf.com
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