Tra gli emendamenti della Cartabia alla riforma del processo penale quelli sul processo telematico, le notificazioni e il processo in assenza dell'imputato

Nuovo processo penale telematico

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Gli emendamenti al disegno di legge delega n. 2435 (sotto allegate) per riformare il Codice di procedura penale intervengono su processo civile telematico notificazioni e processo in assenza dell'imputato.

Processo penale telematico, che, giocoforza, ha subito una spinta nel corso della pandemia, per scongiurare il blocco delle attività processuali.

Con la riforma il deposito degli atti, delle comunicazioni e le notifiche in modalità telematica, in ogni stato e grado del procedimento, è pronto a diventare la regola. Il cartaceo al contrario sarà l'eccezione e l'alternativa per gli atti che le parti compiono personalmente.

Occorre però che la formazione e la conservazione degli atti ne garantisca l'autenticità, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità e che le trasmissioni e ricezioni telematiche assicurino al mittente la certezza dell'operazione, dell'identità del mittente e del destinatario.

Verso il processo telematico ma in modo graduale

Le regole sui depositi, le comunicazioni e le notificazioni verranno definite con decreto del ministro della Giustizia. Le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione potranno essere adottati anche con atto dirigenziale. Nel predisporre la disciplina transitoria tuttavia ci si dovrà attenere ai seguenti principi:

  • gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture centrali e periferiche;
  • razionale coordinamento e successione temporale tra la normativa vigente e quella che verrà messa in atto in virtù della delega;
  • "coordinamento dell'attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto."

Sempre un decreto del Ministero della Giustizia dovrà poi, sentito il CSM e il CNF, individuare gli uffici giudiziari e gli atti che potranno essere depositati, comunicati e notificati in modalità telematica e i termini necessari per realizzare la transizione con queste nuove modalità.

Al Ministero anche il compito di prevedere con decreto, le soluzioni alternative ed effettive, rispetto alle modalità telematiche che, anche in caso di mulfunzionamento, siano in grado di assicurare lo svolgimento del processo, senza dimenticare di comunicare in via tempestiva sia il malfunzionamento che il momento di ripristino effettivo del servizio e "predisporre sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento."

Principi in materia di notificazioni

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Per quanto riguarda le modifiche in materia di notificazioni le stesse saranno adottate nel rispetto dei seguenti principi:

  • l'imputato non detenuto o internato dovrà indicare, nel corso del primo contatto con l'autorità che procede nei suoi confronti, i recapiti telefonici e telematici di cui dispone e prevedere che lo stesso possa dichiarare domicilio, ai fini delle notificazioni, presso un suo recapito telematico;
  • disporre che le notifiche successive a quella di citazione in giudizio dell'imputato, vengano effettuate presso il difensore, salvo deroghe particolari, in grado di garantire però all'imputato l'effettiva conoscenza dell'atto, se costui è assistito da un difensore d'ufficio e se la prima notificazione è stata eseguita personalmente all'imputato o a persona con lui convivente o al portiere o a chi ne fa le veci;
  • prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga l'avviso che le notificazioni successive e diverse da quella con cui l'imputato verrà citato in giudizio saranno effettuate al difensore, con l'onere a carico dell'imputato d'indicare al difensore un recapito, anche telematico o telefonico, in cui ricevere le comunicazioni, informandolo di eventuali cambiamenti;
  • disporre che l'omessa o ritardata comunicazione del difensore all'imputato non rappresenti un inadempimento del proprio mandato;
  • regolamentare il rapporto tra notifica mediante consegna al difensore e gli altri criteri previsti per le notificazioni degli atti all'imputato;
  • prevede infine che, in caso d'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse la notificazione dell'atto di citazione a giudizio sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto d'impugnazione.

Processo in assenza dell'imputato

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Nell'esercizio della delega il decreto o i decreti che interverranno per modificare il codice di procedura penale in materia di processo penale in assenza dovranno ridefinire in quali casi il processo può svolgersi senza l'imputato, ossia solo quando esistono elementi dai quali emerge che il fatto è certo, quando costui è a conoscenza della pendenza del processo e quando l'assenza è frutto di una decisione consapevole dello stesso.

Occorre prevedere che in caso di processo in assenza, l'imputato venga citato tempestivamente a mani proprie o con modalità che gli garantiscano la conoscenza della data e del luogo del processo e che la decisione potrà essere presa anche se lui è assente. Se il giudice poi ritiene provata la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, lo stesso può procedere in sua assenza celebrando il processo anche se non ha la certezza che lo stesso abbia rinunciato a comparire o sia a conoscenza della pendenza del procedimento.

Il giudice è tenuto a verificare all'udienza preliminare o alla prima fissata per il giudizio la rinuncia a comparire o la conoscenza dell'atto introduttivo o la sussistenza delle condizioni viste sopra per proseguire il giudizio in assenza dell'imputato.

Se però il giudice rileva che non sussistono le condizioni per procedere in assenza dell'imputato allora deve pronunciare sentenza inappellabile di non diversi procedere e fare in modo che tale decisione venga comunicata all'interessato così come quella della riapertura del procedimento penale. Una volta rintracciata la persona ne deve essere data notizia tempestiva all'autorità che in questo modo procede alla revoca della sentenza di non doversi procedere e fissa una nuova udienza. In questo caso, nel processo di primo grado la prescrizione non corre nel periodo compreso fra la sentenza di non doversi procedere e il momento in cui l'interessato viene trovato.

Il reato viene in ogni caso dichiarato estinto se risulta superato il doppio dei termini di cui all'art. 157 c.p. Scattano deroghe specifiche per l'imputato nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare senza i presupposti per la dichiarazione di latitanza, che va motivata sulla consapevolezza della misura e sulla volontà del destinatario di sottrarvisi.

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