Per il CNF; l'avvocato non deve informare i clienti quando lo ritiene opportuno, ma anche quando loro non lo chiedono

Responsabile l'avvocato che non informa i clienti sullo stato della causa

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Il C.N.F nella sentenza n. 5/2021 (sotto allegata), nell'interpretare il contenuto dell'obbligo d'informativa che grava deontologicamente sull'Avvocato ha modo di precisare che tale norma ha la finalità di tutelare l'assistito. Non spetta al legale pertanto decidere quando e se informare il cliente. L'obbligo d'informativa deve essere assolto dall'Avvocato in ogni caso, anche quando il cliente non chiede notizie sullo stato della pratica.

Decisione che chiude una vicenda che ha inizio quando due soggetti si rivolgono a un legale per farsi assistere in una causa di anatocismo bancario nei confronti di un istituto di credito. L'avvocato una volta accettato l'incarico, nel giugno 2006 invia ai clienti una copia dell'atto di citazione notificato alla banca per avviare la causa. La causa però, in base a quanto loro comunicato dall'Avvocato, ha inizio solo nel 2008 a causa di contestazioni legate alla competenza territoriale del Tribunale adito.

Dopo detta comunicazione l'Avvocato, in base alla narrazione dei mandanti, comunica loro solo in rari casi l'evoluzione della causa fino alla cessazione definitiva di ogni comunicazione a partire dal 2013, nonostante le loro richieste scritte e telefoniche, rimaste prive di riscontro alcuno.

Avvertimento per l'avvocato che non informa i clienti sugli sviluppi della pratica

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Da qui la decisione di rivolgersi al COA di Napoli per denunciare la condotta dell'Avvocato iscritto.

Il Consiglio di Disciplina del Distretto di Napoli, al termine dell'istruttoria ritiene che l'avvocato con la propria condotta abbia violato l'art. 40 n. 1 del codice deontologico previgente (approvato dal CNF il 17 aprile 1997 e successive modificazioni) per non aver informato i suoi assistiti dello sviluppo della causa.

Il difensore nella memoria depositata a sua difesa ammette di non aver fornito riscontro alle richieste avanzate dagli assistiti, adducendo problematiche "personali" ed evidenziando in ogni caso la lievità e scusabilità della condotta contestata, tanto più che la norma violata non prevede che l'avvocato debba informare i suoi assistiti di ogni sviluppo, ma solo quando ne ravvisi la necessità. Il Consiglio di disciplina però non accetta le giustificazioni addotte dal legale e infligge allo stesso la sanzione dell'avvertimento.

Per l'avvocato l'obbligo d'informativa sussiste in presenza di fatti nuovi

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L'Avvocato ricorre al C.N.F contro la decisione del C.O.A e nel ricorso il difensore evidenzia che il legale, con raro senso etico, ha riconosciuto di non avere in effetti messo al corrente i due esponenti degli sviluppi della causa. Questo però non significa che l'infrazione contestata debba considerarsi integrata, stante la poca chiarezza dell'espressione della norma che prevede l'obbligo informativo a carico dell'avvocato "ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta". Espressione che deve essere interpretata in modo meno rigido. ossia che l'obbligo d'informativa deve ritenersi sussistente "solo per eventuali fatti nuovi verificatisi durante il processo." Il legale chiede quindi il proscioglimento e in via subordinata la riduzione della sanzione dall'avvertimento al richiamo verbale.

L'avvocato deve informare i clienti anche se loro non lo chiedono

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Il CNF però dichiara il ricorso inammissibile, considerandolo altresì infondato nel merito. Per il Consiglio nazionale la tesi prospettata dal ricorrente per quanto riguarda la lettura della norma che impone l'obbligo d'informativa non è condivisibile. La previsione contenuta nella norma infatti è prevista "a "tutela" dell'assistito, il quale ha diritto di essere costantemente informato sullo svolgimento dell'iter processuale, non sussistendo alcuna discrezione al difensore sull'effettività dell'interesse del cliente a ricevere le notizie richieste. Ciò non significa, ovviamente, che l'omesso riscontro di una singola richiesta porti a una automatica violazione deontologica, laddove il difensore comprovi di avere tenuto una condotta adeguata a tenere informato l'assistito sullo stato del processo e non vi siano provvedimenti o attività meritevoli di comunicazione. La ratio dell'articolo 40 del C.D. è quella di assicurare all'assistito di avere, costantemente, contezza dello stato del processo attraverso una corretta e completa "informativa" che il difensore deve fargli anche riscontrando le note di richiesta d'informazione."

L'avvocato deve quindi considerarsi responsabile per la violazione dell'art. 40 C.D, non potendosi considerare una scriminante l'aver ammesso di aver ignorato la richiesta dei suoi assistiti.

Scarica pdf CNF sentenza n. 5/2021

Foto: 123rf.com
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