Per l'Avvocato generale CGUE la direttiva si applica ai servizi di consulenza legale e anche ai procedimenti disciplinari promossi nei confronti di avvocati

Direttiva UE sui servizi e consulenza legale

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La direttiva UE sui servizi si alla prestazione di servizi di consulenza legale e anche ai procedimenti disciplinari promossi nei confronti di avvocati, il cui esito possa incidere sulla capacità di tali avvocati di continuare a prestare servizi legali.

Sono queste le conclusioni (qui sotto allegate) affermate dall'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'UE Michal Bobek e depositate il 17 giugno 2021 e relative al caso C-55/20, fornendo risposta a un quesito sollevato Tribunale disciplinare dell'Ordine degli avvocati di Varsavia. Tali conclusioni, proposte in piena indipendenza, non vincolano la CGUE chiamata poi a valutare e a deliberare su tale causa,


Tutto nasce dal "battibecco" tra il procuratore nazionale e il delegato alla disciplina presso l'Ordine degli avvocati di Varsavia a cui il primo aveva chiesto di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato dell'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk in virtù delle dichiarazioni rese dal legale mentre commentava pubblicamente la possibilità che il suo cliente fosse accusato di un reato, ritenute costituenti minacce e illeciti disciplinari. Ciononostante, in due occasioni il delegato alla disciplina rifiutava di avviare detto procedimento o decideva di archiviarlo.

Il Tribunale disciplinare, investito del compito di esaminare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, a seguito di impugnazione proposta dal procuratore nazionale e dal Ministro della Giustizia, chiede se la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi) e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano applicabili al procedimento disciplinare pendente dinanzi ad esso.

Tribunale disciplinare: è una giurisdizione?

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Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale esamina, in prima battuta, se il Tribunale disciplinare possa qualificarsi come "giurisdizione" ai sensi dell'art. 267 TFUE, norma che richiede di tener conto dei seguenti elementi: l'origine legale dell'organo; il suo carattere permanente; l'obbligatorietà della sua giurisdizione; la natura contraddittoria del procedimento; il fatto che l'organo applichi norme giuridiche; il fatto che sia indipendente.

Nel caso in esame, risulta che: il Tribunale disciplinare è stato istituito dalla legge polacca sull'ordinamento della professione forense; ha carattere permanente; applica le norme procedurali previste dalla legge sull'ordinamento della professione forense e dal codice di procedura penale; le sue decisioni sono vincolanti ed esecutive. Inoltre, risulta che sia dotato di una competenza obbligatoria per quanto concerne le controversie disciplinari ad esso affidate dal diritto nazionale. Il giudice del rinvio è dunque una "giurisdizione".

Applicazione direttiva dei servizi ai procedimenti disciplinari

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Quanto alla questione relativa all'applicazione della direttiva sui servizi ai procedimenti concernenti la responsabilità disciplinare degli avvocati, Bobek conclude in senso affermativo. Come precisa un comunicato della Corte UE, egli ritiene che, così come l'iscrizione all'ordine degli avvocati ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione costituisca un regime di autorizzazione ai sensi di tale direttiva, anche i procedimenti disciplinari costituiscano una componente di detto regime.

Ancora, l'Avvocato Generale sottolinea come la prestazione di servizi di consulenza legale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva. Infatti, "la rappresentanza in giudizio costituisce indubbiamente un tipo specifico di servizio, la cui prestazione, in ragione della sua importanza ai fini di una buona amministrazione della giustizia, è disciplinata minuziosamente e soggetta a specifiche norme deontologiche" e dunque "resta il fatto che, benché sia sottoposta a norme specifiche, la rappresentanza legale è un servizio ai sensi della direttiva sui servizi.

E vi è di più, in quanto si ritiene che anche i procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati debbano rientrare nel detto regime, nonostante la direttiva sui servizi non contenga alcuna disposizione specifica riguardante le norme o le procedure disciplinari.

Tuttavia, in esito a tali procedimenti, gli avvocati possono essere sospesi o radiati e può essere loro impedita la reiscrizione per un periodo di dieci anni, trattandosi quindi di misure che costituiscono una revoca dell'autorizzazione ai fini dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva sui servizi.

In pratica, "dal punto di vista della direttiva sui servizi, tali procedimenti si inseriscono chiaramente in un insieme di regole concernenti l'accesso, l'esercizio e, in ultima istanza, la cessazione forzata della prestazione di servizi". Dunque, conclude l'avvocato, il capo III della direttiva sui servizi è applicabile, in quanto parte di un regime di autorizzazione che disciplina l'esercizio dell'attività degli avvocati, anche a un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato, il cui esito possa incidere sulla capacità di tale avvocato di continuare a prestare servizi legali ai sensi della direttiva sui servizi.

Giudici nazionali e rispetto del diritto UE

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In seguito, l'avvocato Bobek si sofferma sulle competenze dei giudici nazionali a garantire il rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, rileva come, a seguito di un mutamento di giurisprudenza, in Polonia la sezione disciplinare della Corte suprema abbia riconosciuto, di fatto, al procuratore generale/Ministro della Giustizia, la competenza a proporre ricorsi per cassazione avverso le decisioni del delegato alla disciplina che archiviano procedimenti disciplinari e, indirettamente, a sé stessa, la competenza a conoscere di tali ricorsi.

Nel caso in esame, impugnando sistematicamente o ripetutamente le decisioni di non avviare procedimenti disciplinari, "il Ministro della Giustizia/procuratore generale (o il procuratore nazionale che agisce secondo le sue istruzioni) potrebbe, di fatto, esercitare pressioni ai fini dell'instaurazione di un procedimento disciplinare o della sua continuazione (eventualmente all'infinito) nei confronti di determinati membri dell'ordine degli avvocati". In definitiva, spiega l'Avvocato Generale, tali ricorsi sarebbero proposti innanzi a un organo già ritenuto privo di indipendenza, proprio perché il potere esecutivo, e in particolare il Ministro della Giustizia, esercita un'indebita influenza sulla sua composizione.

I poteri dei giudici nazionali

L'avvocato generale rammenta come sia è incompatibile con il diritto dell'Unione qualsiasi disposizione giuridica nazionale o qualsiasi prassi legislativa, amministrativa o giudiziaria che porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto dell'Unione.

Nel caso di specie, il Tribunale disciplinare può dunque interpretare le norme nazionali in modo conforme al diritto UE o, se del caso, disapplicare le disposizioni nazionali che gli impediscono di garantirne il rispetto. Ancora, per quanto riguarda pareri giuridici o decisioni di giudici di grado superiore, si afferma che "il giudice nazionale è tenuto eventualmente a prescindere dalle pronunce di un organo giurisdizionale di grado superiore qualora non le ritenga conformi al diritto dell'Unione".

Tuttavia, l'avvocato generale ritiene che al Tribunale disciplinare non sia consentito astenersi dall'esaminare la causa di cui è attualmente investito al fine di bloccare l'eventuale ulteriore ricorso per cassazione alla Sezione disciplinare della Corte suprema. Anche nel caso in cui il "livello successivo" all'interno di una gerarchia giudiziaria non soddisfi più il criterio di un ricorso effettivo, è assai arduo interpretare l'articolo 47 della Carta nel senso che produce un effetto a cascata sul livello inferiore, impedendo del tutto l'adozione di una decisione.

Scarica pdf Conclusioni Avvocato Generale causa C-55/20

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