Responsabile disciplinarmente l'avvocato che affida a una sostituta un compito proprio senza controllare la sua corretta esecuzione

Violazione deontologica avvocato

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"L'inadempimento dell'avvocato integra diretta violazione deontologica anche qualora abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente (nel caso di specie la partecipazione all'udienza e il deposito della dichiarazione del terzo pignorato) omettendo di verificarne l'esecuzione." Questo il principio sancito in sintesi dal C.N.F. nella sentenza n. 219/2020 (sotto allegata) al termine della seguente vicenda.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio Affari Legali dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale della Romagna presenta un esposto al COA di Forlì, narrando quanto segue. Alla suddetta Ausl, terzo pignorato, è stato notificato, a istanza di un Avvocato, creditore procedente, un atto di pignoramento presso terzi. All'Avvocato viene comunicato via pec, che il terzo ha corrisposto al proprio creditore le somme, prima ancora della notifica dell'atto di pignoramento. Il terzo quindi, avendo assolto all'obbligo di legge, non compare all'udienza indicata nell'atto.

Nel corso di detta udienza però, non viene dato atto di detta comunicazione. Il Giudice dell'esecuzione, stante la mancata comparizione del terzo anche all'udienza successiva (a causa dell'errata interpretazione della grafia che lo ha indotto in errore, ritenendo di doversi presentare il giorno successivo) emette l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

L'AUSL diffida quindi l'Avvocato dal procedere esecutivamente nei suoi confronti. Tale diffida però rimane senza effetto, per cui l'AUSL propone opposizione all'ordinanza di assegnazione, la cui esecutorietà viene sospesa.

Violati i doveri di lealtà, correttezza e verità

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Il Consiglio Distrettuale di disciplina, avviato il procedimento dei confronti dell'Avvocato, lo dichiara responsabile della violazione "degli artt. 9 e 50 del codice deontologico vigente e 6 e 14 del codice deontologico previgente per avere, in violazione del dovere di esercitare l'attività professionale con lealtà e correttezza e del dovere di verità, omesso di dichiarare nel procedimento esecutivo (…) del Tribunale di Ravenna, nel quale difendeva se stesso, di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato del 16.10.2013, così ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all'art. 549 c.p.c., nonché ottenendo provvedimento di assegnazione ex art. 548 c.p.c., immediatamente efficace e avente a oggetto credito certo e attuale, laddove peraltro l'eventuale credito pignorando, se mai possibile oggetto di pignoramento, era incerto e comunque futuro."

Nel corso di una complessa istruttoria il C.D.D ritiene il legale responsabile anche perché, se la comunicazione negativa del terzo non fosse stata prodotta all'udienza per un errore o se la mancata produzione fosse addebitabile al sostituto, l'Avvocato denunciato avrebbe avuto comunque molteplici occasioni in seguito per rimediare. Questo però non si è mai verificato. Il legale sostituto che ha presenziato in udienza si è infatti limitato a eseguire le istruzioni ricevute dal collega.

Condotta che viene sanzionata con l'esclusione temporanea, per la durata di due mesi, dall'esercizio della professione.

La mancata produzione della PEC è imputabile alla sostituta

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L'avvocato ricorre al CNF sollevando molteplici motivi, alcuni dei quali finalizzati alla dichiarazione di nullità o inesistenza del procedimento a causa della violazione di diritti assoluti e fondamentali. Per l'argomento che però interessa trattare in questa sede preme sottolineare che con il terzo motivo di ricorso l'Avvocato fa presente che il fascicolo di studio, contenente la comunicazione della AUSl è stato debitamente consegnato all'Avvocato sostituto che ha presenziato in udienza e che avrebbe dovuto produrla. Questo però non si è verificato per un errore della collega sostituta, la cui credibilità, tra l'altro, non è stata esaminata da parte del Consiglio di disciplina.

L'avvocato incaricato è responsabile anche per il fatto del sostituto

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Il CNF adito però rigetta il ricorso, evidenziandone l'infondatezza e confermando il provvedimento impugnato.

Sulla questione della responsabilità che l'Avvocato incolpato ha attribuito a un errore della collega che ha presenziato in udienza in sua sostituzione e che per errore non ha prodotto la comunicazione pec della Ausl, il CNF chiarisce prima di tutto che dall'istruttoria è emerso che in realtà la sostituta d'udienza si è limitata a porre in essere quanto richiesto espressamente dal delegante.

In merito poi all'errore che l'Avvocato attribuisce alla sostituta, il CNF precisa che lo stesso è comunque irrilevante in quanto "la reiterata omissione avvenuta nel corso della successiva udienza - che ebbe a comportare addirittura l'assegnazione delle somme - dimostra incontrovertibilmente la scelta precisa del ricorrente di non rappresentare al magistrato la realtà dei fatti avendo avuto a disposizione tutto il tempo per emendare il proprio precedente comportamento e quindi esercitare quel controllo necessario per evitare, quanto meno, la ripetizione."

Leggi anche:

- Avvocato responsabile per fatto di associati, collaboratori e sostituti

- L'avvocato è responsabile sotto il profilo disciplinare anche per il fatto del collaboratore

Scarica pdf CNF sentenza n. 219/2020

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