L'indirizzo email dei condomini e le utenze telefoniche non sono dati che devono essere divulgati per ragioni legate alla gestione del condominio

Indirizzo email condomino visibile: l'amministratore viola la sua privacy?

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Con il provvedimento DREP/SK162838-1/ (sotto allegato) il Garante per la protezione dei dati personali, risponde al reclamo (art. 77 Regolamento UE) datato 25 marzo 2021 di una condòmina, ritenendo che la diffusione agli altri condomini del proprio indirizzo e-mail leda la sua privacy. Vediamo cosa è successo nel dettaglio e come ha risposto il Garante.

Una condomina propone reclamo al Garante della Privacy, facendo presente che il proprio amministratore di condominio, nelle comunicazioni via email che lo stesso inviava a diversi e numerosi destinatari, lasciava visibile ossia "in chiaro" l'indirizzo e-mail della reclamante.

La condomina narra inoltre di avere già richiesto la rettifica dei propri dati di contatto e-mail, ricordando al proprio amministratore che l'indirizzo di posta elettronica di una persona fisica, anche se non contiene il nome per intero del titolare, è comunque un dato personale, in base a quanto sancito dall'articolo 4 del Regolamento UE, che tra i dati personali annovera anche gli identificativi online.

Le utenze telefoniche non devono essere comunicate obbligatoriamente

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Il Garante, nel rispondere al reclamo, chiarisce che anche se la e-mail ha un contenuto che riguarda la gestione e l'amministrazione del condominio

e come tale è oggetto di condivisione, come già precisato nella pronuncia del 19 maggio 2000 e nel Vademecum dedicato al Condominio e alla privacy del 10 ottobre 2013 "gli estremi identificativi delle utenze telefoniche intestate ai singoli condòmini o ai loro familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria e obbligatoria comunicazione all'interno del condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti e gli oneri della cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso", fermo restando che l'amministratore può trattare e "comunicare i numeri di telefono ai condòmini richiedenti con il consenso degli interessati (…) salve le eventuali disposizioni del regolamento di condominio." Stessa regola quindi per gli indirizzi email.

L'amministratore utilizzi la pec o la funzione "copia conoscenza nascosta"

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Il Garante, al fine di scongiurare la violazione della privacy tramite la diffusione dei indirizzi email dei condomini, invita l'amministratore a utilizzare la funzione "copia conoscenza nascosta" o, in alternativa, se è un professionista iscritto agli Ordini o Collegi ed esercita la propria attività sotto forma d'impresa (società di persone o di capitali), a munirsi di pec per inviare le comunicazioni condominiali.

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- Amministratore di condominio e privacy

Scarica pdf Provvedimento Garante DREP SK162838-1

Foto: 123rf.com
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