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Amministratore di condominio e privacy

L'amministratore di condominio soggiace a obblighi specifici con riferimento ai dati personali dei condomini, che vanno sempre tutelati. Vediamo come

Il problema della privacy per l'amministratore

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L'amministratore di condominio, nell'esercizio delle sue funzioni, si trova a dover trattare una serie di dati personali imputabili ai condomini, che quindi vanno adeguatamente trattati. 

A tale proposito, a partire dall'approvazione della legge n. 675/1996 si è posta una serie di interrogativi, ancora oggi attuali.

I dubbi sul trattamento dati

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In particolare, le prime e fondamentali questioni che sono state sollevate sono riconducibili ai tre seguenti interrogativi:  

  • è lecito che l'amministratore chieda ai condomini copia dell'atto notarile dalle quali verificare l'effettivo diritto di partecipazione all'assemblea condominiale? 
  • può un amministratore di condominio comunicare al condomino richiedente l'elenco dei proprietari di singole unità immobiliari, nonché dei conduttori in relazione all'ordine del giorno dell'assemblea e alla contestuale legittimazione a partecipare?
  • è lecita la redazione e la comunicazione ai condomini dei prospetti contabili con le relative posizioni attive e passive?

I chiarimenti del Garante

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Su tali interrogativi, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con parere del 18 maggio del 2006, che risulta ancora oggi valido e attuale, nonostante le riforme in materia di privacy che si sono avute negli ultimi anni a seguito dell'entrata in vigore del GDPR.

Nel dettaglio, per il Garante la legge sulla privacy non pone ostacoli all'applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici. Tuttavia èpur sempre necessario che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali indispensabili alla gestione amministrativa della proprietà.

Si legge nel parere che, del resto, i condomini devono essere considerati "come contitolari di un medesimo trattamento e in quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e il funzionamento del condominio". 

Tali principi di massima sono stati successivamente ribaditi dallo stesso Garante nella prescrizione del 18 maggio 2006, indirizzata agli amministratori di condominio 4 nella quale si è sottolineato, ad esempio, che deve reputarsi lecita la comunicazione ai condomini della situazione di morosità di "un loro vicino di casa". 

E' da ritenersi illecita, invece, la diffusione dei dati, ad esempio mediante esposizione in una bacheca nell'androne comune del condominio, in quanto potenzialmente idonea ad essere percepita da un numero indefinito di persone.

Data: 17 febbraio 2021



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