Per il tribunale di Foggia, non merita l'addebito la moglie che non è una casalinga perfetta, anche se lavora solo uno dei coniugi, l'altro non può esimersi dalla cura di casa e figli

Parità uomo donna all'interno del matrimonio

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Per il Tribunale di Foggia la separazione non può essere addebitata alla moglie solo perché non lava e cucina, così come non può esserci addebito al marito se costui, quando va via da casa lo fa perché il matrimonio è in crisi da tempo. Queste le conclusioni della sentenza n. 1092/2021 (sotto allegata) che nel testo della motivazione ricorda che con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 l'uomo e la donna all'interno del matrimonio sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi di accudimento della prole e dell'ambiente domestico.

Richiesta reciproca di addebito della separazione

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Tutto ha inizio quando il marito ricorre in giudizio per chiedere la separazione dalla moglie, la quale contesta la propria responsabilità della fine del rapporto coniugale, addebitandola piuttosto al marito.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente emette i provvedimenti provvisori e urgenti e in seguito il Tribunale dichiara la separazione personale dei coniugi, per definire poi le questioni economiche della coppia e la domanda di addebito.

Il Tribunale però respinge entrambe le reciproche domande di addebito perché nessuno dei coniugi è riuscito a dimostrare che la crisi del rapporto è frutto della violazione degli obblighi che scaturiscono dal matrimonio.

Niente addebito alla moglie che non cucina e non lava la biancheria

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Il marito chiede l'addebito della separazione alla moglie ritenendo violato l'obbligo della collaborazione e della contribuzione all'interesse della famiglia, così come quello dell'assistenza morale e materiale perché la moglie non preparava piatti caldi e non lavava gli indumenti.

Dalle testimonianze è emerso che l'uomo provvedeva alla spesa, si recava a fare la colazione dalla madre e indossava gli abiti che la stessa provvedeva a lavargli.

Per il Tribunale le circostanze acquisite non permettono di equiparare però la condotta della donna a un abbandono del nucleo familiare, visto che è emerso che l'uomo "a volte" faceva la spesa e che i vestiti da lavoro venivano fatti lavare alla madre per evitare la contaminazione degli abiti del figlio minore.

Il Tribunale ricorda comunque che con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 i coniugi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri per cui entrambi sono tenuti al rispetto degli obblighi di assistenza morale e materiale e della collaborazione nell'interesse della famiglia, perché posti su un piano paritario. Non è previsto che il compito della cura della casa e dei figli spetti a uno solo dei coniugi. Entrambi devono svolgere dette mansioni, anche se solo uno dei due lavora. Una situazione di sottomissione in cui solo uno dei due debba provvedere alla mera cura della casa e dei lavori domestici non è ammissibile. Compiti a cui, in ogni caso, sono tenuti anche i figli, se si vogliono educare al senso di responsabilità.

Smentito in parte poi il rifiuto della donna a frequentare la famiglia del coniuge, visto che la stessa non ha mai disertato i pranzi domenicali con i suoceri, anche se poi si allontanava una volta consumato il pasto.

Niente addebito al marito se va via di casa quando il matrimonio è già in crisi

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Neppure le richieste di addebito avanzate dalla moglie però meritano accoglimento. La donna contesta al marito di aver esercitato nei suoi confronti violenza fisica e di avere intrattenuto con una collega di lavoro una relazione extraconiugale, anche se poi nel corso di un'udienza ha ammesso di non andare più d'accordo con il coniuge, perché tra gli stessi è venuta meno l'intesa.

Al riguardo il Tribunale ricorda che la violazione dell'obbligo di fedeltà costituisce causa di addebito della separazione quando determina la crisi del rapporto. Nel caso di specie però si ritiene che dalla dichiarazione della donna emerga una situazione matrimoniale già compromessa, per cui l'abbandono del tetto coniugale da parte del marito e la relazione di quest'ultimo siano una conseguenza della crisi già in atto.

Anche per quanto riguarda gli episodi di violenza contestati dalla moglie, peraltro riferiti assai genericamente dai testimoni e comunque appresi dagli stessi solo dalla donna, non possono considerarsi come degli antecedenti che hanno condotto alla separazione.

Alla luce di dette premesse, che conducono al rigetto delle reciproche richieste di addebito della separazione il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. La casa coniugale viene assegnata alla moglie nell'interesse del figlio minore.

Per quanto riguarda invece l'aspetto economico della separazione, il Tribunale, considerando la situazione patrimoniale del marito, riconosce alla moglie un assegno mensile di 500 euro e per il figlio un assegno mensile per il suo mantenimento di 1000 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Leggi anche L'addebito della separazione

Scarica pdf Tribunale di Foggia n. 1092/2021

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