Per la Cassazione, non occorre un rapporto di appartenenza in senso civilistico per ritenere responsabile il custode delle lesioni cagionate dal cane

Lesioni personali da omessa custodia di un animale

[Torna su]

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14189/2021 (sotto allegata) ribadisce ancora una volta che l'art 672 c.p. che punisce il malgoverno e l'omessa custodia degli animali non richiede la proprietà dell'animale in senso civilistico, bastando la custodia di fatto per poter ritenere il soggetto che lo deve accudire, responsabile delle lesioni cagionate dall'animale fuggito alla sua sorveglianza. Vediamo di capire perché gli Ermellini sono stati costretti a ribadire questo principio.

Condannato in entrambi i gradi di giudizio per lesioni, all'imputato viene contestata l'omessa custodia di un meticcio di grossa taglia che, dopo essere uscito dalla sua abitazione, invadeva la sede stradale, costituendo un ostacolo imprevedibile per il conducente di un ciclomotore che rovinava a terra riportando ferite varie e la rottura della milza.

Dal quadro probatorio composto dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, dal verbale della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, dalla carcassa di un cane di grossa taglia (riconosciuto dall'imputato intervenuto sul posto per recuperare l'animale e dalla moglie di questi a cui veniva mostrata un foto), il giudice dell'appello ricavava la responsabilità del padrone dell'animale.

Motivazione carente sull'urto tra cane e ciclomotore

[Torna su]

La decisione però viene impugnata dall'imputato in sede di Cassazione, che nel ricorso contesta soprattutto le ragioni del convincimento e il percorso logico giuridico che hanno condotto il giudice dell'impugnazione e ritenerlo responsabile del reato. Nella sentenza

in particolare manca l'indicazione dei motivi che hanno condotto a ritenere che vi sia stato un urto tra il cane e il ciclomotore e non viene motivata la ragione della corrispondenza tra la carcassa dell'animale rinvenuto sul posto e il cane di cui l'imputato aveva la custodia. La motivazione inoltre non ha dato conto di una serie di circostanze, in palese violazione dell'art. 192 c.p.c che prevede l'obbligo per il giudice, in sede di valutazione della prova, di dare conto nella motivazione sia dei risultati acquisiti che dei criteri adottati.

Non serve essere proprietari del cane per rispondere delle lesioni

[Torna su]

La Cassazione rigetta il ricorso, analizzando e contestando singolarmente le doglianze sollevate dal ricorrente, chiarendo nella motivazione quanto segue.

Per quanto riguarda le lesioni colpose la Cassazione ribadisce che: "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione". Il fatto che il cane sia un animale in genere mansueto, non esonera il proprietario dall'adottare tutte le cautele e accortezze necessarie a prevenire le sue possibili e imprevedibili reazioni.

Non emerge dalla motivazione alcuna carenza o contraddittorietà che faccia pensare che l'imputato non fosse proprietario e quindi custode dell'animale. Infondata poi la contestazione sulle argomentazioni logiche del giudice in base alle quali è giunto al suo giudizio di responsabilità.

Il giudice ha poi ravvisato correttamente la sussistenza dell "urto" perché la persona offesa ha dichiarato di essere stato "investito" da un cane di grossa taglia, uscito da un'abitazione situata lungo la strada del sinistro. La posizione di garanzia invece è stata confermato dal brigadiere che, intervenuto sul posto, ha dichiarato che l'imputato, sopraggiunto sul luogo del sinistro si è preoccupato di provvedere allo smaltimento della carcassa. A ulteriore conferma della proprietà del cane, la moglie dell'imputato, a cui è stata mostrata la foto dell'animale in sede di esame testimoniale ha dichiarato che trattavasi di animale curato e custodito dalla famiglia.

I giudici di merito inoltre hanno precisato correttamente che la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza. Non rileva quindi la mancata registrazione del cane all'anagrafe canina o la mancata apposizione di un microchip. L'obbligo di custodia sorge in presenza della mera detenzione dell'animale. L'art 672 c.p infatti "collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico."

Valorizzato anche il fatto che l'imputato si sia recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del motociclista. Nessun dubbio infine neppure sull'identità del cane, fondata su ragioni gravi, precise e concordanti rappresentate dalle caratteristiche dell'animale, dal luogo del sinistro vicino all'abitazione dell'imputato, dall'intervento sul posto dell'imputato e dalla presenza di un animale abbattuto in corrispondenza del luogo del sinistro.

Scarica pdf Cassazione n. 14189/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: