Per la Cassazione, il giudice nel liquidare la nota spese all'avvocato non può scendere sotto i minimi tariffari e deve distinguere spese e onorari per ogni grado di giudizio

Giudice liquida le spese sotto i minimi tariffari

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Il giudice non può ridurre drasticamente la nota spese presentata dal legale per ben 4 gradi di giudizio e liquidare al professionista un importo forfettario. Costui è tenuto infatti e prima di tutto a rispettare le tariffe del Dm n. 55/2015, motivare eventuali riduzioni e liquidare in modo distinto le spese e gli onorari per ogni grado di giudizio. Queste le indicazioni fornite dall'ordinanza n. 9296/2021 (sotto allegata) della Cassazione in materia di liquidazione dei compensi del legale, al termine del procedimento tributario che si va a rappresentare.

Una contribuente ricorre alla Ctp per contestare l'iscrizione ipotecaria e le relative cartelle di pagamento. La Ctp dichiara il ricorso inammissibile, ma la Ctr adita dopo la riassunzione accoglie l'appello condannando l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di giudizio di tutti i gradi e gli accessori di legge.

Liquidazione generica delle spese dell'avvocato

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La contribuente, anche se vittoriosa, impugna la sentenza denunciando la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c, l'art. 15 del dlgs n. 546/92 e degli articoli n. 2 e 4 del Dm n. 55/2014 perché la Commissione ha liquidato le spese in modo del tutto generico, stabilendo in favore del legale un importo ben al di sotto dei minimi tariffari.

Il giudice non può scendere sotto i minimi e se riduce deve motivare

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso ritenendolo fondato in quanto per giurisprudenza consolidata della stessa il giudice, una volta che il legale della parte vittoriosa presenta la propria nota spese, non può limitarsi a determinare il compenso dell'avvocato ricorrendo a importi inferiori a quelli esposti nel documento. Il giudicante ha infatti l'onere di motivare l'eventuale eliminazione o riduzione delle varie voci, per dare la possibilità, grazie al sindacato di legittimità, di verificare la conformità della liquidazione in base agli atti e alle tariffe, stante l'inderogabilità dei minimi tariffari.

La Cassazione ricorda inoltre che il giudice è tenuto a liquidare le spese e gli onorari del giudizio distintamente per ogni grado di giudizio e che deve rispettare i parametri del Dm n. 55/2014 che detta proprio i criteri ai quali deve attenersi nel regolare le spese di causa.

Nel caso di specie emerge che la Ctr non ha rispettato i suddetti principi, liquidando forfettariamente al legale 2000 euro per 4 gradi. In questo modo il giudicante si è allontanato in misura drastica dalla parcella dell'avvocato senza fornire alcuna motivazione al riguardo, ha stabilito il compenso in base a importi inferiori ai minimi e nonostante l'applicazione della riduzione massima, non ha neppure riconosciuto il rimborso delle spese vive. E' quindi necessario cassare la sentenza e rinviare alla Ctr in diversa composizione per regolamentare le spese del giudizio.

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Scarica pdf Cassazione n. 9296/2021

Foto: 123rf.com
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