La Cassazione torna sul tema chiarendo che la percezione di redditi sotto i 5mila euro rappresenta un mero indizio della natura occasionale dell'attività svolta

Avvocati: Gestione separata INPS sotto i 5mila euro

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Nessun obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'avvocato che abbia percepito redditi di importo inferiore a 5mila euro annui: questa circostanza rappresenta un "indizio" dell'occasionalità della prestazione, fino a prova contraria dell'ente. Per quanto riguarda il requisito dell'abitualità, richiesto per l'obbligatorietà dell'iscrizione, andrà accertato in punto di fatto, anche affidandosi a una serie di presunzioni (es. accensione della partita IVA, aver messo su uno studio, ecc.) e apprezzato quale scelta ex ante del libero professionista, non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 7227/2021 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'INPS contro la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva ritenuto l'avvocatessa non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense.


In particolare, secondo il giudice a quo, sebbene non possa in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e non sono tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, il fatto che la professionista avesse percepito redditi di importo inferiore a 5.000 euro rappresentava "un indizio" della natura occasionale dell'attività svolta, rispetto al quale l'Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale.


Una conclusione che viene confermata dalla Cassazione con la sentenza in esame, pubblicata il 15 marzo, che tuttavia giunge a poco meno di un mese da un altro provvedimento n. 4419/2021 con cui la Suprema Corte, in analoga vicenda, aveva invece accolto il ricorso dell'INPS e ritenuto che la professionista fosse tenuta a iscriversi presso la Gestione separata.


Per approfondimenti: Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro

Accertamento dell'esercizio abituale dell'attività

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Nell'intento del legislatore, evidenzia la Corte in maniera analoga rispetto alla precedente sentenza, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

Invece, la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i i caratteri dell'abitualità.

In ambo le pronunce, gli Ermellini ritengono dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno: se nell'accertamento di fatto di tale requisito "ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto".

Nessuna presunzione iuris et iure

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Sbaglia l'INPS, dunque, a ritenere che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale: da tali disposizioni, che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, non è possibile desumere alcuna presunzione "iuris et de iure" tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

La percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a 5.000 euro rilevare quale indizio per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità, così come in concreto ritenuto dalla Corte territoriale.

In pratica, il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando le presunzioni summenzionate, e apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, ma non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto. Non si tratta che di un ragionamento presuntivo mediante il quale si utilizzano circostanze note per risalire ad un fatto ignoto.

Nel caso di specie, sebbene l'INPS abbia lamentato la non adeguata valorizzazione di ulteriori circostanze fattuali acquisite al processo (l'accensione di partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi), nulla della loro sussistenza è dato leggere nella sentenza impugnata, né l'Istituto ha specificamente illustrato in quale luogo e in quale grado del processo di merito esse sarebbero state veicolate nel giudizio e discusse tra le parti, con la conseguenza che, per questa parte, la censura deve reputarsi radicalmente inammissibile.


Scarica pdf Cassazione Civile, sentenza n. 7227/2021

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