Per la Cassazione rivolgere via mail frasi offensive, come chiamare "falsa" una persona nell'ambito lavorativo, integra reato di diffamazione

Reato di diffamazione

[Torna su]

Da condannare per diffamazione il soggetto che rivolge via e-mail frasi offensive, che vanno ben al di là del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di criticare, se l'attacco non riguarda solo le capacità lavorative e professionali della persona offesa, ma risultano lesive della persona nel suo complesso, definita "falsa", oltreché incapace. Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte di Cassazione, esposte nella sentenza n. 7995/2021 (sotto allegata) a chiusura della vicenda che si va a illustrare.

Multa di 700 euro per chi accusa una persona di essere "falsa"

Il giudice di primo grado conferma la sentenza del Giudice di pace e condanna l'imputato per il reato di diffamazione

alla pena della multa di 700 euro. L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver inviato alcune email all'ufficio sinistri di due compagnie assicurative, gestiti come reclami, lesive dell'onore della persona offesa. Costei è stata accusata di gestire male le pratiche dell'imputato, di essere incapace e soprattutto "falsa" perché si sarebbe inventata gli avvenimenti oggetto della pratica assicurativa.

C'è reato se manca la volontà di diffondere il contenuto delle email?

[Torna su]

L'imputato però ricorre in Cassazione adducendo i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo motivo dubita che la sentenza sia stata emessa all'esito del dibattimento a causa della scansione temporale dell'udienza e delle attività istruttorie, intercorrendo troppo poco tempo tra l'inizio dell'udienza e la compilazione della motivazione e la lettura del dispositivo.
  • Con il secondo contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, ritenendo non offensive le espressioni d'incapacità e falsità rivolte alla persona offesa.
  • Con il terzo evidenzia l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione in quanto le email sono state inviate solo all'indirizzo della persona offesa. Elemento da cui emerge la non volontarietà di diffondere il contenuto a terzi in modo generalizzato o indiscriminato. Nel caso di specie, ricorre inoltre la scriminante del diritto di critica. Il giudice infine non ha compiuto indagini sulla consapevolezza dell'imputato in merito alla diffusività delle sue e-mail.
  • Con il quarto lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivato dal cattivo comportamento processuale dell'imputato.
  • Con il quinto infine si oppone al riconoscimento del risarcimento del danno alla persona offesa con metodo equitativo, lamentando l'assenza di prove sulle conseguenze negative nel contesto lavorativo.

E' diffamazione superare il limite della critica all'operato lavorativo

[Torna su]

La Cassazione però non accoglie il ricorso dell'imputato, dichiarandolo inammissibili per i seguenti motivi.

Il primo motivo non è rilevante ai fini della decisione, perché mere contestazioni all'organizzazione dell'udienza, che alludono anche a non meglio chiarite illegittimità.

Il secondo e il terzo invece, con cui si contesta l'integrazione del reato di diffamazione, sono manifestamente infondati. Senza dubbio, infatti "le espressioni utilizzate dall'imputato nei riguardi della persona offesa hanno oltrepassato il limite di qualsiasi libera manifestazione del diritto di critica all'operato lavorativo di costei, assumendo la dimensione di una condotta diffamatoria."

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato e del diritto di critica gli Ermellini rilevano che "la Corte d'Appello ed il primo giudice hanno accertato, anzitutto, l'assenza di prova circa condotte di scarsa professionalità da parte della vittima e, in ogni caso, l'utilizzo di una terminologia che, evocando non soltanto possibili sue mancanze dal punto di vista lavorativo, ma anche inadeguatezze che ne coinvolgono la dimensione umana in quanto tale, si traduce in una inescusabile lesione del diritto all'onore del soggetto diffamato, definito una persona in sé "falsa" e che "si inventa le cose". Sul punto precisano infatti che il diritto di critica "non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata."

Per quanto riguarda la contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte ricorda che il reato di diffamazione richiede il dolo generico, anche nella forma eventuale. In pratica è sufficiente l'uso consapevole di parole ed espressioni socialmente considerate offensive. non occorre l'animus diffamandi.

Manifestamente infondato il quarto motivo. Le attenuanti generiche sono state negate e correttamente motivate a causa dell'intensità del dolo e della gravità del danno prodotto alla persona offesa. Infondato infine anche il motivo relativo al risarcimento del danno riconosciuto alla persona offesa. Il ristoro è stato riconosciuto a causa del provato stress emotivo subito e delle ripercussioni che la diffamazione ha avuto nell'ambiente di lavoro. Motivazione adeguata e coerente "con i principi in materia costantemente affermati da questa Corte regolatrice, secondo i quali la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a fondamento della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento."

Leggi anche:

- Il reato di diffamazione

- Diffamazione via pec: il punto della Cassazione

Scarica pdf Cassazione n. 7995/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: