La Corte Costituzionale invita il legislatore a ripensare al regime di procedibilità per le lesioni stradali gravi o gravissime non aggravate

Procedibilità a querela per le lesioni stradali non aggravate

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Per la Corte Costituzionale, che si è espressa con la sentenza n. 248/2020 (sotto allegata) l'art. 590 bis c.p., che disciplina le lesioni stradali gravi o gravissime, non è in contrasto con la Costituzione solo perché non contempla la procedibilità a querela di parte nelle ipotesi di lesioni non aggravate contemplate dalla norma. Vero però che instaurare un procedimento quando, per la minore gravità delle lesioni, l'interesse prioritario della persona offesa è quello di ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti, merita una ripensamento da parte del legislatore, anche per non gravare sulla giustizia penale.

Il procedimento che è giunto alle conclusioni descritte ha inizio perché diverse autorità giudiziarie ricorrono alla Consulta, intraprendendo giudizi di legittimità costituzionale per contestare la disciplina del regime di procedibilità di alcuni reati. Il Tribunale di Pisa in particolare solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 590 bis c.p. in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2."

Violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione

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Per il tribunale pisano la previsione della procedibilità d'ufficio, in caso di lesioni stradali non connotate da aggravante, produce un'irragionevole disparità di trattamento, contraria quindi all'art. 3 Cost., tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, per le quali invece è prevista procedibilità a querela.

L'inserimento nel codice penale della fattispecie delittuosa di cui all'art. 590-bis cod. pen. mira a sanzionare severamente chi cagiona lesioni gravi o gravissime per effetto di condotte di guida poste in essere sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, connotate da un alto grado di disvalore e pericolosità sociale. Caratteristiche che non sussistono nell'ipotesi in cui la condotta si traduce nella mera violazione delle norme del codice della strada.

Per quanto riguarda invece l'incompatibilità con l'art. 24 Cost., il giudice afferma che la mancata previsione della procedibilità a querela per il delitto contemplato dall'art. 590-bis cod. pen., non aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è incostituzionale anche per "ragioni di opportunità e di realtà processuale" in quanto il Tribunale in composizione monocratica è investito di casi che presentano un minimo grado di pericolosità sociale, nei quali l'interesse prevalente della persona offesa è di ottenere il risarcimento per l'inabilità derivante dalla malattia.

Ripensare alla procedibilità per le lesioni stradali non aggravate

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La Corte Costituzionale, mentre dichiara inammissibile la censura formulata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 24 della Costituzione, considera meritevole di maggiore attenzione quella che si riferisce all'art. 3.

In effetti, come evidenziato dal Tribunale toscano "non può negarsi che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell'art 590-bis cod. pen., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa."

Simili violazioni si caratterizzano per un disvalore inferiore a quello delle ben più gravi ipotesi di colpa a cui si riferiscono i commi successivi dell'art. 590-bis cod. pen.. Esse fanno infatti riferimento a condotte di soggetti che si pongono alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti o significative quantità di alcool, che superano il doppio la velocità massima consentita, che circolano contromano o invertono il senso di marcia in prossimità di una curva o di un dosso.

Ne consegue "a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest'ultima sia stato assicurato l'integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell'esigenza - di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale - di non sovraccaricare quest'ultima dell'onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima."

Queste considerazioni tuttavia, non possono condurre a un giudicato di illegittimità costituzionale dell'art. 590 bis c.p. nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela di parte per le ipotesi non aggravate, perché il legislatore, quando ha previsto il regime della procedibilità d'ufficio per le lesioni gravi e gravissime, lo ha fatto nell'ambito di un quadro complessivo in cui sono state inasprite anche le sanzioni previste per i reati commessi sulla strada, perché ritenuti di particolare allarme sociale.

In conclusione "Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati" che suggeriscono "una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen."

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Scarica pdf Corte Costituzionale n. 248/2020

Foto: 123rf.com
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