Le novità del decreto Ristori, ecco in che modo fare richiesta di congedo straordinario dopo l'ampliamento: ci sono date diverse per quarantena o sospensioni

Congedo COVID-19, le novità del decreto Ristori

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L'Inps con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 (in allegato) aggiunge dei chiarimenti sul congedo COVID-19, per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica dei figli in presenza, in favore dei lavoratori dipendenti. Nello specifico viene valutato l'ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza; e inoltre si fa riferimento alla compatibilità con l'altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e per sospensione dell'attività didattica del figlio in presenza.

Congedo covid, applicabilità ampliamento dei casi

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Congedi Covid per quarantena figli (dl Ristori) quando si possono utilizzare

- per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa al lavoro in modalità agile, per contatti avvenuti a scuola o in attività sportive lezioni musicali e linguistiche. tuttavia la quarantena deve essere stata disposta dalle autorità sanitarie e potrà essere fruita solo a partire 14 ottobre 2020 ossia la data di entrata in vigore della conversione in legge del dl Agosto), con riconoscimento del relativo indennizzo.

Inoltre il congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza potrà essere utilizzato solo se la sospensione è stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche

a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020. Chiarisce ancora l'Inps che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino anche del ricorso all'Autorità giudiziaria.

Confermata l'incompatibilità del congedo con: il contemporaneo svolgimento da parte dell'altro genitore di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza; la contemporanea fruizione dell'altro genitore del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza; infine col mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Per coppie con figli avuti da altri soggetti, in caso di congedo di un genitore per un figlio, l'altro genitore può fruire del congedo non per lo stesso minore ma può per altri figli avuti da altri (sempre alternativamente all'altro genitore).

Circa l'alternativa con il lavoro agile viene chiarito che il congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Congedo covid, presentazione della domanda

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La domanda di congedo covid per quarantena scolastica del figlio può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l'apposita dichiarazione: "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione". In ultimo, la circolare specifica che la domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica: tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS); tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164; oppure tramite i patronati.

Scarica pdf circolare Inps n. 132/2020

Foto: 123rf.com
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