Il contratto a tempo indeterminato
Avv. Valeria Zeppilli |

Il contratto a tempo indeterminato

Il contratto a tempo indeterminato è la figura tipica di lavoro subordinato, in quanto il contratto di lavoro si intende di regola senza termine

Cos'è il contratto a tempo indeterminato

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è quella fattispecie contrattuale con la quale un soggetto, ovverosia il lavoratore, si impegna nei confronti di un altro soggetto, detto datore di lavoro, a prestare la propria attività lavorativa dietro pagamento della retribuzione senza alcun vincolo di durata.

Contratto a tempo indeterminato: oggetto e causa

Oggetto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è quindi duplice:

  • la prestazione lavorativa, che deve essere lecita, possibile e determinata o determinabile;
  • la retribuzione, che deve essere conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza dettati dall'articolo 36 della Costituzione.

La causa del contratto consiste nello scambio della prestazione lavorativa a fronte del pagamento della retribuzione.

Forma del contratto a tempo indeterminato

A differenza delle altre tipologie di contratto di lavoro subordinato, il contratto a tempo indeterminato soggiace al principio di libertà delle forme. Esso, quindi, può astrattamente essere concluso non solo per iscritto, ma pure in forma orale o per fatti concludenti.

Quest'ultima, tuttavia, è una soluzione sconsigliata e scarsamente praticata, per la minore certezza dei rapporti giuridici che determina. Oltretutto, ci sono clausole specifiche che vengono frequentemente apposte nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le quali la legge impone la forma scritta. Ci si riferisce, principalmente, al patto di prova e al patto di non concorrenza.

Eccezioni

La regola della libertà delle forme prevista per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conosce due eccezioni, per le quali la legge stabilisce la forma scritta a pena di nullità:

  • contratto di lavoro del personale navigante;
  • contratto di lavoro sportivo.

Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Il datore di lavoro può recedere dal contratto a tempo indeterminato solo se sussiste una giusta causa, un giustificato motivo oggettivo o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento; il lavoratore può sempre recedere dando le proprie dimissioni.

Tranne che per le ipotesi di giusta causa (di licenziamento o di dimissioni), il recesso richiede sempre un preavviso, stabilito dalla contrattazione collettiva, o il pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso.

Il contratto può risolversi anche per consenso di entrambe le parti.

Trasformazione del contratto a termine

Il contratto a tempo indeterminato non nasce sempre come tale, ma in alcuni casi può essere il frutto della trasformazione di un'altra fattispecie contrattuale.

Ci si riferisce in particolar modo alle ipotesi in cui il contratto a tempo determinato si trasforma in un contratto a tempo indeterminato in conseguenza del mancato rispetto di alcune delle prescrizioni previste dal legislatore (come, ad esempio, quando dal contratto non risulta il termine o quando è necessaria l'apposizione di una causale ma questa non è inserita nell'accordo).

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Avv. Valeria Zeppilli

Avv. Valeria Zeppilli

Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi – Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università “G. D'Annunzio” di Chieti – Pescara.


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