Quali sono le caratteristiche del testamento per come disciplinato dall'art. 587 del codice civile

Il testamento: art. 587 c.c.

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Il testamento è l'atto delineato dal nostro ordinamento attraverso il quale un soggetto può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Viene definito infatti come atto mortis causa: con tale espressione si suole intendere non soltanto che il momento 'morte' configura la condicio iuris di efficacia del testamento stesso, ma anche che la funzione sottesa a tale atto, e quindi la causa dello stesso, risiede nella regolazione della successione del testatore.

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Atto personale revocabile

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Trattasi di negozio unilaterale non recettizio che consiste nella sola dichiarazione di volontà del testatore e non abbisogna di adesione di alcuno, nè di essere portato a conoscenza di taluno. Effetto giuridico del testamento è la messa a disposizione dell'asse ereditario in favore dei chiamati all'eredità, i quali diverranno eredi solo al momento dell'accettazione.

Tale atto appartiene inoltre alla categoria degli atti strettamente personali per i quali non è ammessa rappresentanza alcuna, né volontaria né legale ed è parimenti escluso che, in caso di incapacità di agire, possa darsi luogo a testamento mediante l'esercente la potestà genitoriale o il tutore. Oltre ad essere un atto personalissimo è anche un atto necessariamente unipersonale: l'art. 589 c.c. prevede infatti il divieto di testamento congiunto, fatto quindi da due o più persone nel medesimo atto, così come vieta che possa essere fatto a vantaggio di un terzo o con disposizione reciproca. Ad espressione del medesimo principio è prevista inoltre la disciplina di cui all'art. 635 c.c. sulla nullità della condizione di reciprocità, nonché il generale divieto di patto successorio ex art. 458 c.c.

Il testamento è un atto revocabile, il testatore può infatti sempre togliere valore al testamento o modificarne il contenuto. Si tratta di un principio inderogabile predisposto dall'ordinamento al fine di garantire la libertà di disporre delle proprie sostanze, quale manifestazione della più ampia libertà umana ed individuale.

Contenuto tipico e atipico del testamento

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Va poi evidenziato che il testamento è un negozio a titolo gratuito dal momento che determina una attribuzione senza che sia previsto al contempo di un corrispettivo. Tuttavia non è necessariamente un atto di liberalità in quanto - a differenza della donazione - potrebbe non avere quale effetto l'arricchimento del beneficiario.

Quanto al contenuto del testamento si è soliti distinguere tra il contenuto tipico e atipico dello stesso.

Il contenuto tipico viene individuato dal primo comma dell'art. 587, il quale mediante l'espressione "di tutte le proprie sostanze o parte di esse" farebbe riferimento ad un contenuto propriamente patrimoniale. Sul punto merita evidenziare che per la parte di asse ereditario per il quale il testatore non abbia voluto provvedere opererà la disciplina prevista per la successione legittima. Hanno contenuto tipicamente patrimoniale l'istituzione di erede e di legati e le disposizioni accessorie o complementari ad esse collegate [artt. 633 e ss e art. 647 c.c.].

Il contenuto atipico del testamento viene ricondotto invece al secondo comma dell'articolo in commento, nel quale si prevede la possibilità di inserire all'interno del testamento anche disposizioni di carattere non patrimoniale. Con specifico riguardo al contenuto non patrimoniale il codice, con una disposizione non facilmente intelligibile, prevede che "le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale". Non sembra si possano sollevare dubbi circa la riferibilità di tale disposizione alle previsioni non patrimoniali per le quali la legge espressamente consente il loro inserimento nel testamento. Ci si riferisce ad esempio al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio [art. 254 c.c.], alla designazione del tutore [art. 348 c.c.] o alla dichiarazione di riabilitazione dell'indegno [art. 466 c.c.].

Particolarmente complessa invece la questione dell'applicabilità di tale disposizione anche ai casi di disposizioni non patrimoniali c.d. atipiche. A fronte di una tesi secondo cui deve escludersi l'efficacia delle disposizioni testamentarie non patrimoniali non espressamente previste dalla legge sembra maggiormente affermata la tesi volta ad affermarne la validità. Ciò sulla base della considerazione che il legislatore con l'inciso "anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale" abbia inteso riconoscere validità anche alle disposizioni previste in atto che abbia forma di testamento, che non siano state tipizzate.

Testamento atto solenne

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Da ultimo merita evidenziare che il testamento è un atto solenne. La volontà del testatore deve essere espressa mediante determinate forme individuate puntualmente dalla legge. Il prevalente principio del formalismo sussistente in materia testamentaria si giustifica avendo riguardo da un lato all'esigenza di garantire un'adeguata ponderazione nella formulazione di tale volontà, dall'altro all'esigenza di creare un documento che possa costituire una valida prova della reale volontà del testatore.

Tipi di testamento

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Brevemente, quanto alle forme previste dalla legge per la realizzazione del testamento le stesse possono essere suddivise in forme ordinarie e forme speciali. Tra le forme ordinarie si collocano il testamento olografo [art. 602 c.c.] il quale deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore e il testamento per atto di notaio il quale può a sua volta essere suddiviso in pubblico [art. 603 c.c. ] o segreto [art. 604 c.c.]. Le norme sulle forme di testamento speciali sono invece di carattere sussidiario e trovano applicazione ove i mezzi ordinari non possano trovare applicazione [artt. 609 e ss. c.c.].

Vedi anche Tipi di testamento


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