Per la Cassazione la procura estesa su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso non può ritenersi "speciale". Ricorso inammissibile, l'avvocato paga le spese

Procura generica inammissibile, paga l'avvocato

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Una procura estesa su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso non può essere ritenuta una procura speciale. Tra l'altro, mancando un riferimento anche minimo alla sentenza impugnata, tale procura appare "generica" e potrebbe essere stata rilasciata per qualsiasi iniziativa giudiziaria.


Per questo il ricorso in Cassazione deve essere dichiarato inammissibile e tocca al difensore accollarsi le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato. Lo ha deciso la Suprema Corte nell'ordinanza 21335/2020 (qui sotto allegata) pubblicata dalla sesta sezione civile.


Nulla da fare per parte ricorrente, vittima di un sinistro, che si era vista respingere in sede di merito l'istanza di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Per la Suprema Corte, infatti, è "superfluo" dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di una valida procura speciale.

Procura su foglio separato e spillata al ricorso

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L'impugnazione, infatti, è stata proposta dall'avvocato in virtù di una procura nella quale si legge che la persona conferente, dichiara di voler delegare l'avvocato "a rappresentarmi e difendermi in ogni grado del presente giudizio, nei conseguenti processi esecutivi ed eventuali giudizi di opposizione è chiamata in garanzia".


Ancora, viene conferita al difensore la facoltà di "transigere, conciliare, rinunziare agli atti del presente giudizio, farsi sostituire" nonché di "presentare istanza di mediazione ex articoli 4 e 5 del decreto legislativo

28/2010 nonché a comparire agli incontri che verranno all'uopo fissati, con promessa di rato e valido del suo operato". Infine, nella procura è presenta la dichiarazione "di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione".


Ciononostante, una procura di questo tipo "estesa su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso (e non al margine o in calce di quello)" come avvenuto nel caso di specie, secondo la Corte "non è una procura speciale".

La delega conferita all'avvocato, spiegano gli Ermellini, affinché la parte sia rappresentata e difesa "in ogni grado del presente giudizio" porrebbe teoricamente essere stata conferita per qualsiasi tipo di iniziativa giudiziaria. Tra l'altro, all'interno della suddetta procura non è presente alcun riferimento, "anche minimo, anche indiretto, anche tenue" all'impugnazione della sentenza contro la quale si ricorre in Cassazione.

Ricorso inammissibile

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Da qui la decisione del Collegio di uniformarsi all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene "inammissibile il ricorso per Cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr., ex multis, Cass. n. 1525/2020, n. 17708/2019, n. 28146/2018).

Le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso ricadono sull'avvocato. In caso di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, la Suprema Corte evidenzia come debba provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 (come novellato dalla L. n. 228/2012).

Pertanto, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, graverà su di lui, e non sulla parte, la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato.


Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza 21335/2020

Foto: 123rf.com
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