Il riconoscimento della condizione di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione, si prescrivono invece i ratei di prestazioni per il periodo antecedente al decennio dalla rivendicazione

Indennità per le vittime del dovere e prescrizione

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In materia di indennità per le vittime del dovere sembra, a prima vista, una contraddizione in termini il fatto che il diritto alla prestazione assistenziale sia imprescrittibile, mentre per la giurisprudenza possono essere dichiarati soggetti a prescrizione i ratei della prestazione per il periodo antecedente a dieci anni prima dalla formale rivendicazione degli stessi da parte dell'interessato.

Sembra una contraddizione giuridica ma, per lo meno stando al pensiero del giudice, non lo è.

L'analisi della sentenza del Tribunale di Salerno

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Vediamo perchè, seguendo il ragionamento del Tribunale di Salerno Sez. L. civ. che, recentemente, si è occupato di questo autentico rompicapo ed ha concluso con l'articolata sentenza n. 665 del 9 giugno 2020.

Il ragionamento scaturisce ovviamente dal fatto che ha dato origine alla lite.

La controversia nasce dalla richiesta della persona interessata, un maresciallo dell'Esercito Italiano in libera uscita nell'occasione, di riconoscimento della condizione di vittima del dovere e della conseguente attribuzione di tutti i benefici economici correlati allo status, in quanto in passato rimasto vittima di un incidente grave dal quale purtroppo riporta lo spappolamento della mano sinistra a causa dell'esplosione di un petardo, tolto di mano ad una bambina mentre si trovava in una pubblica ed affollata via.

Lui interviene prontamente a protezione della minore in quanto ritiene di avere un obbligo nel farlo, anche se si trova in libera uscita.

Sarà alla fine il giudice a dire che la domanda non può essere accolta in quanto la lesione non si è verificata durante l'espletamento di un servizio d'istituto: ma, a parte questo, l'aspetto della pronuncia che qui più ci interessa è il complesso argomento della prescrizione del diritto.

Dunque, tornando un attimo al fatto: l'invalidità che ne consegue viene stimata nel 67% della totale.

Dopo parecchi anni dal fatto, il militare si attiva e decide di avvalersi della normativa in tema di vittime del dovere, di cui all'art. 1 co. 563 L. n. 266/05.

A quel punto il Ministero della Difesa respinge la domanda giudicandola irricevibile per l'intervenuta prescrizione del diritto; il militare ricorre e contesta la illegittimità del diniego.

Le prescrizioni

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Il Tribunale si esprime affermando che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere non è soggetto a prescrizione, mentre lo sono i ratei se richiesti dopo il decennio dal fatto.

Per il vero, il giudice fa tutto un sofisticato ragionamento per spiegare che in realtà, la nozione di status si intende spesso in senso atecnico, dal momento che da essa non discende alcun obbligo, ma solo benefici: in sostanza si tratterebbe di una nozione che viene impiegata solo per definire e racchiudere unitariamente l'insieme di benefici accordati ai soggetti in questione, tutto qui.

Il diritto di cui parliamo, se ricondotto nell'alveo della sicurezza sociale, appare soggetto a prescrizione.

Solo i diritti indisponibili ed altri diritti previsti dalla Legge non sono soggetti a prescrizione.

Essere, invece, qualificato come vittima del dovere ed inserito nello speciale elenco, da cui discendono tutta una serie di benefici economici, non rientra tra i diritti indicati dalla Legge come imprescrittibili, ne tra quelli indisponibili che, come è noto, sono quelli a carattere non patrimoniale.

Dunque, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione assistenziale garantita dall'art. 38 Cost., si prescrivono invece i diritti esclusivamente patrimoniali, ossia i singoli crediti periodici, in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono chiamati ratei.

Il Tribunale quindi ritiene che non c'è contraddizione tra la possibilità del riconoscimento dello status e la rilevanza giuridica dell'inerzia eventuale dell'interessato: questa inerzia decennale equivale, per l'Ordinamento giuridico, ad una manifestazione di disinteresse all'esercizio di quel diritto.

In pratica ed in estrema sintesi, l'indicazione del Tribunale di Salerno è questa: attivarsi per tempo e all'interno del decennio dal fatto conta per questo tipo di richieste.


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