Per il Giudice di Pace di Milano, se la sanzione pecuniaria è corrisposta correttamente e nel termine previsto, la P.A. non potrà recuperare le spese di accertamento e notifica ex art. 203 C.d.S.

Circolazione stradale e sanzioni amministrative in misura ridotta

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In caso di pagamento dell'importo del verbale in misura pari al minimo edittale entro 60 giorni dalla notifica, ex. art. 202 C.d.S., l'omesso versamento delle spese di accertamento e notifica del verbale non consente all'ente impositore di agire per loro recupero nella metà del massimo edittale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 del Codice stradale. Ciò in quanto tali spese non possono considerarsi parte integrante della sanzione amministrativa pecuniaria.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Milano in una sentenza depositata il 22 luglio 2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa di un ricorrente assistito dall'associazione Globoconsumatori Onlus.


Questi allegava di aver provveduto al pagamento del verbale del pagamento, escluse le spese di accertamento e notifica. Per questo contestava la somma richiesta dall'amministrazione sul presupposto di aver provveduto a estinguere l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria e non ritenendo legittimo che l'omessa oblazione delle spese di notifica potesse assimilarsi al mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, determinando la formazione del titolo esecutivo per una somma pressoché raddoppiata pur dedotta la somma già pagata.

Il Codice della Strada sul pagamento in misura ridotta

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In ordine al pagamento della sanzione, il giudicante rammenta come l'art. 202 C.d.S. preveda che, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, "ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme".


In aggiunta, la norma prevede che tale somma venga ulteriormente ridotta del 30% qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Pertanto, decorsi 5 giorni dalla notifica del verbale, è consentito il pagamento in misura ridotta, ma solo entro 60 giorni dalla data di notifica, come avvenuto nel caso di specie.


La norma indicata, si legge in sentenza, deve leggersi in coordinazione con la disposizione di cui all'art 203, terzo comma, C.d.S. a norma del quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale (...) costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento".

Spese di accertamento e notifica: il contrasto giurisprudenziale

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Nel caso in esame, infatti, risulta che l'opponente abbia effettuato il pagamento nel minimo edittale nei termini di legge omettendo tuttavia di corrispondere le spese di accertamento e notifica. Sulla questione si rilevano due differenti orientamenti.


Il primo ritiene che "le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 C.d.S., il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza"(cfr. Cass. n. 14181/2012).


Un secondo orientamento, relativamente più recente, ritiene invece che "il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione al codice stradale, effettuato nell'ammontare indicato dall'Amministrazione a titolo di sanzione esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 comma 3 C.d.S. ancorché non risultino pagate le spese del procedimento sanzionatorio (nella specie spese postali) che l'Amministrazione può esigere separatamente" (cfr. Cass. n. 9507/2014).

Spese di accertamento e notifica da esigere separatamente

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Il giudice meneghino ritiene di aderire a questo secondo orientamento con la conseguenza che, in un'ipotesi come quella di specie in cui la sanzione amministrativa è stata corrisposta in modo corretto e nel termine previsto, non sussiste il diritto dell'amministrazione comunale di procedere al recupero della somma corrispondente alla meta del massimo edittale per non essere state versate le spese di notifica del verbale, non potendosi considerare queste ultime parte integrante della sanzione amministrativa pecuniaria.


La pronuncia della Suprema Corte da ultimo richiamata, infatti, ritiene che il comma 1 dell'art. 202 C.d.s., nello statuire che in caso di omesso pagamento entro i 60 giorni la sanzione da iscrivere a ruolo sia pari alla metà del massimo edittale, tenga distinte le spese postali. Da tale lettura consegue che la sola condizione che rende esecutivo il verbale per una somma non più corrispondente al minimo edittale, è l'omesso pagamento della sanzione alla quale vanno solo aggiunte le spese postali.


In conclusione, l'omesso versamento delle spese postali non consente all'ente impositore di agire per il loro recupero nella metà del massimo edittale, considerato che l'art. 6 della legge n. 689/1981, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiunge che detto pagamento è consentito oltre alle spese del procedimento, operando ancor più nettamente la distinzione. Dall'accoglimento opposizione deriva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposto per aver richiesto il Comune il maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, del codice stradale.


Si ringrazia Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Milano, sentenza 22 luglio 2020

Foto: 123rf.com
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